giovedì 30 marzo 2017

L' ESPOSIZIONE DEI DIPENDENTI AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI.


Il Rischio Chimico

Tra le molteplicità dei rischi presente nelle varie realtà aziendali troviamo l' esposizione ad agenti chimici, o miscele, pericolose. Grazie al regolamente CPL abbiamo avuto un incremento qualitativo nella convivenza con le sostanze pericolose, sia nella sfera del commercio, con l'obbligo di etichetta e di esposizione delle informazioni del prodotto, sia nella sfera lavorativa, dove i dipendenti vengono protetti da una corretta formazione e informazione e dalla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Dunque la normativa ha avuto un impatto universale sulla vita dei cittadini Europei, tanto da essere usata in vari paesi del mondo per facilitare il riconoscimento e il trasporto delle suddette merci.

Sono due i tipi di esposizione che il tecnico prende in considerazione in sede di Valutazione del rischio chimico: L' Esposizione Cutanea e quella Inalatoria.


E' noto difatti che alcune miscele e alcune sostanze potrebbero costituire un pericolo per un tipo di esposizione e non per un' altra. La normativa europea, oltre ad aver reso più chiara la composizione e i pericoli derivanti dalle sostanze, ha facilitato il compito dei tecnici rendendo obbligatoria la scheda tecnica dei prodotti che le aziende produttrici allegano in sede di acquisto.

Nella scheda tecnica sono presenti i segnali di pericolo secondo la normativa vigente e  vengono anche indicate la fasi R e le fasi H che descrivono i pericoli che questi prodotti possono comportare.

E' tuttavia molto importante sottolineare come le sostanze costituiscano parte dell' esame che il tecnico deve condurre nell' ambiente aziendale affinché il grado di esposizione sia più chiaro.
Il calcolo degli algoritmi utilizzati per l'esplicazione del metodo di valutazione del rischio, metodo tra l'altro utilizzato, sempre in sede esplicativa sui vari siti degli organi ispettivi, tiene conto di diversi altri fattori, tra i quali il sistema di aspirazione di eventuali polveri e vapori, la distanza effettiva tra l'addetto e la sostanza e la durata dell'utilizzo da parte degli operatori.

Dunque salta all'occhio che l'esame in sede di pre-valutazione del rischio chimico non è uno studio sulle sostanze chimiche nelle fasi lavorative ma uno studio completo di come e per quanto tempo vengano utilizzate queste sostanze e quali danni potrebbero portare ai lavoratori.

Occorre fare attenzione nel calcolo dell' algoritmo, infatti le valutazioni del tecnico potrebbero riportare errori umani. Per questo è importante essere il più coerenti possibile con la realtà aziendale.

Il datore di lavoro può abbassare il livello di rischio con la formazione e informazione dei lavoratori, quindi spiegare quali sono i rischi causati dall'utilizzo di queste sostanze e quali sono le possibili iniziative e comportamenti consoni che gli operatori devono adottare durante le fasi lavorative.
La consegna dei dispositivi di protezione individuale, come per esempio maschere e guanti, costituisce un' altra delle iniziative adottabili dal datore di lavoro, insieme alla sorveglianza sanitaria.

IL documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e miscele pericolose deve essere aggiornato per ogni variazione significativa nelle fasi lavorative e per nuove assunzioni o licenziamenti. Occorre, infine, prestare attenzione agli operatori che potrebbero essere più a rischio degli altri, per motivi di salute o personali.

SE HAI BISOGNO DI AIUTO PER REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E MISCELE PERICOLOSE PUOI FARLO QUI

martedì 28 marzo 2017

LE SCADENZE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


Come Già sappiamo la complessità del sistema di sicurezza e salute aziendale è lo specchio, anche, delle varie scadenze che i datori di lavoro, e con essi i tecnici consultati,  devono rispettare al fine di risultare in regola con le prescrizioni date dalla legislazioni.
In questo Gran Casotto il DDL (Datore Di Lavoro) deve barcamenarsi tra la valutazione dei vari rischi presenti nella propria attività, la nomina del medico e delle varie figure preposte all'interno dell'azienda, la formazione dei dipendenti e delle suddette figure e deve anche stare attento a produrre la documentazione corretta riguardante lo stato dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa.

Risulta prima di tutto importante sapere che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto non oltre i 90 giorni dall' inizio dell'attività aziendale e deve essere aggiornato ogni qualvolta ci sia una modifica nel contenuto riportato nello stesso DVR.
Vale a dire, Ogni volta che si presenta una modifica nell' elenco dei dipendenti, nelle attrezzature di lavoro, nelle fasi lavorative, nello stato dei luoghi o nella ragione sociale dell' impresa il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il Documento.
Questo aggiornamento deve avvenire entro 30 giorni dal cambio in oggetto di aggiornamento.

Il Piano di emergenza, parte integrante della pianificazione delle azioni da svolgere in caso di infortunio o emergenza, è soggetto all'aggiornamento nel caso ci siano modifiche nel contenuto, come nel caso del DVR.

Per quanto riguarda le figure preposte individuate dal datore di lavoro, durante la pianificazione del sistema di salute e sicurezza dei lavoratori, e la loro formazione possiamo riassumere così il contenuto della normativa:

Il ruolo dell' RLS è fondamentale nella gerarchia aziendale, conferisce una fonte di consultazione per il datore di lavoro, che altrimenti non avrebbe il punto di vista dei lavoratori. Funge da portavoce dei dipendenti che possono così esprimere le proprie preoccupazioni relative ai rischi e ai pericoli a cui sono esposti durante l'attività lavorativa. L'aggiornamento dell' RLS è d'obbligo ed ha scadenza annuale. Nelle Azienda fino a 15 dipendenti il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà seguire un corso di aggiornamento di 4 ore, nel caso di situazioni aziendali fino a 80 dipendenti l' RLS deve sostenere un aggiornamento di 8 ore.

L' addetto alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze è la figura preposta per tutte le azioni da adottare nel caso di emergenza o incendio. La Loro formazione è classificata secondo il rischio incendio presente nei locali aziendali e l'aggiornamento di tale formazione ha una scadenza triennale. Il ruolo dell' Addetto Antincendio, come quello dell' Addetto al primo soccorso, non può essere rifiutato dal dipendente che viene nominato dal datore di lavoro. Infatti Il rappresentante legale dell'azienda potrebbe anche licenziare il suddetto dipendente con la rinuncia al ruolo come buona motivazione.

L'addetto al primo soccorso aziendale ricopre un ruolo simile all' Addetto antincendio, esso infatti interviene nei casi in cui vi è un infortunio oppure un malore improvviso. Le azioni dell' Addetto del Primo Soccorso, però, si riducono ai momenti precedenti all'arrivo dei soccorsi. Quindi l' attività dei soccorsi non può essere sostituita in nessun caso.
La formazione degli addetti al Primo soccorso aziendale è basata sulla classificazione dei gruppi. La legislazione ha distinto in tre gruppi la formazione per il primo soccorso:

Il gruppo A

Al Gruppo A appartengono le Aziende riportate nell' Art. 2 del D.Lgs. 334/99, cioè realtà aziendali in cui le sostanze chimiche utilizzate rappresentano un reale pericolo. Al suddetto gruppo appartengono anche  le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Il gruppo A sostiene un Corso di formazione di 16 ore complessive, L'aggiornamento consiste in 6 ore di formazione a scadenza triennale.

Il Gruppo B e C

Il gruppo B invece è formato da Aziende o Unità produttive che non rientrano nel Gruppo A e con 3 - 5  lavoratori. Fanno parte del Gruppo B anche le aziende con un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, nel caso queste abbiano fino a 5 dipendenti.

Nel Gruppo C rientrano le Aziende, con meno di 3 dipendenti, che non rientrano nel gruppo A.

Il Gruppo B e C sostiene una formazione di 14 Ore e necessità per legge di un aggiornamento di 4 Ore a scadenza triennale.

L' R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) invece si occupa di coordinare il servizio di prevenzione e protezione, come lo stesso nome ci suggerisce.
E' una delle figure più importanti nel sistema di sicurezza e salute aziendale, oltre ad essere la figura più vicina e scelta dal datore di lavoro.
Il Rappresentante legale aziendale deve obbligatoriamente dare ascolto alla consulenza del responsabile e deve tenere conto delle considerazioni avanzate dall' Addetto.
L' R.S.P.P., quando non coincide con la figura del datore di lavoro, ha un ruolo di corresponsabilità, pur non avendo autonomia decisionale o di spesa.

Il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria impresa solo nei seguenti casi:
  • aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 - Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

NB: Il datore di lavoro può ricoprire le cariche di addetto Antincendio e Primo soccorso, a patto che esso frequenti il suddetto corso di formazione per la suddetta carica. 

La formazione dell' R.S.P.P. dipende dal codice ATECO aziendale, il codice definisce, a seconda delle tipologie di attività svolte in azienda, qual è il livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti.
Così come appena spiegato possiamo trovarci in aziende che svolgono attività in ufficio, e quindi non esposta a particolari rischi, e altre aziende che svolgono attività edili e quindi esposta a rischi e pericoli.

Link Al sito Istat che riporta tutte le classi ATECO, con una parte descrittiva delle attività aziendali. 

I lavoratori invece, dal 2009, necessitano della formazione generale e specifica sui rischi a cui sono esposti. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, infatti, definiscono l'importanza della formazione e dell' informazione che il datore di lavoro eroga obbligatoriamente ai dipendenti.
Il corso ha una scadenza quinquennale e le classi di rischio, come nel caso dell' R.S.P.P, sono esplicate dai codici ATECO dell' attività dei dipendenti.

Il Preposto Invece funge da Organo di controllo alle direttive del datore di lavoro, informa i lavoratori dei rischi a cui sono esposti, controlla il corretto utilizzo dei D.P.I. e svolge dei controlli sulle fasi lavorative per verificare se esse vengono svolte correttamente. Il Preposto dunque non ha il compito di predisporre le azioni per la prevenzione e la protezione dei lavoratori, esso piuttosto di occupa di controllare e vigilare affinché il lavoro venga svolto secondo le iniziative predisposte dal datore di lavoro.

La formazione del preposto invece è costituita dalla formazione per i lavoratori integrata con una parte specifica, ha una cadenza quinquennale e può essere svolta parzialmente tramite FAD.








lunedì 13 marzo 2017

COME DIVENTARE FORMATORE PER LA SICUREZZA (ai sensi del 06 Marzo 2013)

I REQUISITI PER I FORMATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013)

La normativa riguardante il sistema di salute e sicurezza dei lavoratori in Italia è molto complessa, dagli albori della storia legislativa il paese ha cercato di impedire lo sfruttamento del lavoro e di promuovere situazioni occupazionali ottimali, allineandosi con la legislazione degli altri paesi comunitari senza però ignorare la situazione reale del paese che tutt'oggi soffre delle gravi morti per malattie causate dal lavoro e quelle sui luoghi di lavoro.

Sicuramente la parte più efficace del sistema di salute e sicurezza dei lavoratori consiste nel rendere consapevoli i dipendenti dei rischi che corrono sul posto di lavoro e di quali sono le regole e le buone abitudini per svolgere la propria attività evitando tali rischi.

Infatti il decreto legislativo 81/08, il testo unico relativo al sistema di SSL, negli Articoli 36 e 37 descrive e obbliga il datore di lavoro a formare e informare i propri dipendenti relativamente ai rischi e alle iniziative che il datore di lavoro stesso prenderà a fronte della valutazione dei rischi, nel caso in cui questo sia necessario, e non solo, il decreto infatti obbliga il datore di lavoro a individuare delle figure preposte, come nel caso dell' addetto alle emergenze e al primo soccorso, e deve formarli ai sensi della normativa vigente.

In questo quadro normativo, Grazie al decreto interministeriale del 03 Marzo 2013, abbiamo potuto osservare, formalmente e ufficialmente, quali sono i prerequisiti per diventare formatore sulla sicurezza.

Il decreto ci presenta sei ipotesi diverse tra cui dover scegliere, tenendo conto anche del tipo di titolo di studio ed esperienza lavorativa che il soggetto possiede. Il prerequisito comune a tutte e sei le ipotesi è il possesso del diploma di scuola superiore, in ogni caso.

CRITERIO #1

La Laurea (triennale, specialistica, magistrale) o anche corsi post laurea (Master, dottorati di ricerca)
In Materie coerenti con quelle della docenza, cioè la sicurezza e la salute sul lavoro, unita a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #2

Attestato di frequenta, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione della durata di 64 ore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi citati a cui il soggetto deve partecipare devono essere organizzati dai soggetti preposti nel Decreto legislativo 81/08.

Unitamente alle 64 Ore di corso il soggetto deve aver racimolato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa coerente con la materia della docenza.

Inoltre il soggetto può scegliere una delle seguenti alternative obbligatorie al conseguimento dei prerequisiti minimi per diventare docente sulla sicurezza:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #3

Attestato di frequenta, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione della durata di 40 ore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi citati a cui il soggetto deve partecipare devono essere organizzati dai soggetti preposti nel Decreto legislativo 81/08.

Unitamente alle 40 Ore di corso il soggetto deve aver racimolato almeno 18 mesi di esperienza lavorativa coerente con la materia della docenza.

Inoltre il soggetto può scegliere una delle seguenti alternative obbligatorie al conseguimento dei prerequisiti minimi per diventare docente sulla sicurezza:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #4

Esperienze lavorativa almeno triennale nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica di docenza, Unitamente a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #5

Esperienza nel ruolo di R.S.P.P. per almeno sei mesi, o di A.S.P.P. per almeno dodici mesi (questi possono esercitare la docenza solo nel settore A.T.E.C.O. di riferimento) Unitamente a una delle seguenti alternative:

- Percorso formativo in didattica (Corso per formatori per la sicurezza ad es.), o abilitazione all'insegnamento, o diploma triennale in Comunicazione, o master in comunicazione.

- Precedente esperienza come docente per 32 ore negli ultimi 3 anni, nelle materie inerenti a quelle della docenza.

- Esperienza come docente per almeno 40 ore in qualsiasi materia

- Corso formativo di affiancamento al docente per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

CRITERIO #6

Precedente esperienza come docente per 90 nell' area tematica coerente con quella della docenza.


Al fine di comprenderne meglio l'individuazione possiamo suddividere le aree tematiche in tre gruppi: 

- Area Normativa/Giuridica/Organizzativa

- Area Igienico Sanitaria (Nel Caso di Materie che hanno a che fare con l'aspetto tecnico e sanitario)

- Area Relazioni/Comunicazione

Come abbiamo visto il percorso formativo in didattica appare una delle possibilità più versatili in tutti e sei i criteri di qualificazione. Questo può essere inteso come formazione universitaria, nel caso di scienze della comunicazione, oppure, grazie allo stesso Decreto interministeriale del Marzo 2013, anche come corso per i formatori sulla sicurezza. Il suddetto corso, infatti, contiene nozioni giuridiche e legate alla comunicazione che è l'aspetto più complesso dell'insegnamento di qualsiasi materia.

La Normativa prevede l'aggiornamento triennale della formazione dei formatori per la sicurezza, tale formazione prevede 24 ore di corso, conseguibili anche in FAD, oppure 24 Ore di esperienza come formatore nell'area formativa di competenza.







mercoledì 1 febbraio 2017

LAVORATRICI GESTANTI NEL D.V.R.



LAVORATRICI GESTANTI
Come trattarlo sul D.V.R.

Secondo L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella scelta dei macchinari, della disposizione del luogo di lavoro e nella scelta delle sostanze usate nei processi lavorativi, deve tenere conto dei lavoratori particolarmente a rischio, come ad esempio portatori di apparecchi biomedici.
L' esempio più lampante è quello delle lavoratrici gestanti, infatti il datore di lavoro nell'assolvere i propri obblighi tiene contro della presenza delle dipendenti in attesa. 
Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve attestare, previo confronto con il medico del lavoro e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, che le condizioni di lavoro non siano rischiose per le lavoratrici gestanti e, in caso contrario, quali sono le misure di prevenzione e protezione. 



La Legge numero 53 del 08 Marzo 2000  invece parla delle lavoratrici gestante ed elenca quali sono le facoltà di queste ultime, duranti i mesi di gestazione.
La lavoratrice incinta ha la facoltà di ritirarsi dalle attività lavorative a un mese dalla data del presunto parto e può rientrare in attività dopo quattro mesi dalla nascita.
Queste due facoltà ovviamente vengono prese in esame dal medico, a condizione che questo attesti che tale opzione non arrechi alcun danno alla gestante o al nascituro. 

Il DDL Deve formare e informare tali lavoratrici dei rischi che corrono sui luoghi di lavoro e quali sono le inziative di prevenzione e protezione da adottare al fine di evitare tali rischi. 

Inoltre un opuscolo redatto dal ministero della salute in collaborazione con INAIL parla più chiaramente dei divieti, degli obblighi e le premure adottate in ambito aziendale per le gestanti. 

Per esempio le seguenti attività non possono essere eseguite dalle operatrici entro il termine di interdizione dal lavoro: 

- lavori su scale e impalcature mobili e fisse
- lavori che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che costringano in posizioni affaticanti
- lavori con macchine mosse a pedali, attivate a pedali che richiedano un ritmo incalzante o un notevole sforzo
- lavori di assistenza e cura di indigenti e malati ricoverati per malattie infettive o mentali
- lavori di monda e trapianto del riso.

Un altro esempio di cura delle gestanti nei processi lavorativi riguarda la movimentazione manuale dei carichi, infatti le donne in attesa non possono: 

- sollevare un peso a schiena curva
- non eseguire una torsione del busto spostando un oggetto
- non mantenere oggetti lontano dal baricentro del corpo
- non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte
- non sollevare un carico bruscamente
- evitare il trasporto di un grosso peso con una mano

occorre prestare particolarmente attenzione anche a situazioni di pendolarismo che possono comportare situazioni di stress oltre che l'esposizione a rumore e vibrazioni, pericolose per le gestanti. 

martedì 31 gennaio 2017

BRESCIA, RECORD DI INFORTUNI SUL LAVORO NEL 2016


Brescia, record di infortuni sul lavoro 
Secondo CISL Lombardia la Regione è una delle più colpite d' Italia. 


Brescia, 30/01/2017

Sono 116.049 i casi di infortunio sul lavoro denunciate al 31 Dicembre del 2016, un quadro spaventoso per una regione attiva dal punto di vista industriale. Sono proprio l' industria e i servizi i settori più colpiti,  oltre al settore pubblico e quello agricolo, secondo un rapporto redatto dal dipartimento di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro della Cisl Lombardia. 
Grazie alle denunce dell' INAIL e delle ATS (ex ASL) è stato possibile capire che la decrescita degli episodi di incidente e infortunio sul lavoro è quasi ferma, precisamente del 0,01%, nel 2015 gli infortuni nella regione sono stati 116.068.

Anche gli infortuni mortali sono diminuiti rispetto all' anno appena trascorso, Quest'anno sono "solo" 86 incidenti mortali in Lombardia, contro i 124 del 2015. 
Un segnale chiaro di una politica che lentamente comincia a funzionare e che potrebbe solamente essere implementata, soprattutto in zone economicamente attive come quella in questione. 

A Brescia invece record di infortuni mortali, nel 2016 sono state 9 le vittime sui luoghi di lavoro.



NIOSH SLM - L'APP CHE TI PERMETTE DI MISURARE IL RUMORE NEL TUO AMBIENTE DI LAVORO.


NIOSH SML
L'APP PER iOS CHE TI PERMETTE DI MISURARE IL RUMORE NEL TUO AMBIENTE DI LAVORO. 

Provate ad immaginare se i lavoratori, in tutto il mondo, potessero condividere l'esposizione a cui sono sottoposti nel luogo di lavoro usando semplicemente il loro smartphone.
In questo modo gli scienziati e i professioni del settore della sicurezza potrebbero monitorare e raccogliere dati più efficientemente e soprattutto potrebbero elaborare e implementare le attività di prevenzione e protezione da eventuali danni causati dalla suddetta esposizione. 
Non sono, i lavoratori esposti sarebbero più consapevoli del proprio ambiente di lavoro e dei possibili danni al proprio udito.

L'idea era veramente intrigante nel 2014, la NIOSH HEARING LOSS TEAM ha valutato 192 app per android e iOS esaminando con criteri stabiliti la loro affidabilità.
IN seguito alla ricerca, avendo constatato che la quasi totalità delle app disponibili  non eseguivano rilevazioni accurate che potessero essere utili alla raccolta dei dati in ambito aziendale, NIOSH decide di collaborare con EA LAB, un app developer, per creare sulle piattaforme iOS uno strumento affidabile che potesse avvicinarsi alle rilevazioni fatte con strumenti professionali.

IL NIOSH Sound Level Meter (NIOSH SLM) è disponibile negli store dei dispositivi Apple ed è totalmente gratuito. 



L' applicazione funziona sia con il microfono interno che con quello esterno e riporta anche i valori standard del rumore di molti strumenti presenti in ambito lavorativo.
Tuttavia anche se NIOSH SLM ha superato di fatto i test fatti per le altre app in fase di studio gli sviluppatori ci tengono ad informare che difficilmente l'app può sostituire gli strumenti professionali già usati in questo ambito. Tuttavia questo non ci impedisce di provare l'App e farci una nostra idea sul suo funzionamento, oltre che attendere eventuali sviluppi simili a questo che possano facilitare il controllo delle esposizioni negli ambienti di lavoro e quindi alleggerire l'onere economico imposto ai datori di lavoro. 

LINK AD I-TUNES PER SCARICARE L'APP 
(DISPONIBILE SOLO PER iOS) 
https://itunes.apple.com/us/app/niosh-slm/id1096545820?mt=8




venerdì 27 gennaio 2017

IL BANDO ISI INAIL 2017 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

BANDO ISI INAIL 2017

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'INAIL pubblica il bando per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.




Il bando pubblicato dall 'INAIL a fondo perduto che copre il 65% dei progetti di miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo massimo erogato dall' Ente è di 130.000 Euro. contributi sono erogati per progetti di miglioramento delle condizioni di SSL, come ad esempio:

Progetti di bonifica dei materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività o progetti per la messa in sicurezza di luoghi non in regola con il decreto. 

Il progetto finanzia l'acquisto di macchinari, attrezzature e altre spese utili alla realizzazione del progetto. La domanda deve essere presentata entro il  05 Giugno 2017, nell' apposita sezione del portale inail.


Una volta completata la fase di caricamento della domanda e scaricato il codice identificativo, le imprese dovranno attendere la pubblicazione da parte dell’Inail della data di “Click Day”. In tale data le domande dovranno essere trasmesse elettronicamente. L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà al riguardo pubblicata la graduatoria sul portale dell’Inail e unicamente le domande che verranno ammesse in tale graduatoria potranno accedere alla fase successiva, ossia di compilazione e trasmissione della documentazione cartacea.

giovedì 26 gennaio 2017

Il Test di autovalutazione per il settore metalmeccanico

L' ULSS 9 di treviso, tramite lo Spisal, ha realizzato un' autovalutazione per il settore metalmeccanico, a causa dei numerosi infortuni accaduti negli ultimi anni.
Presso il suo spazio web del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli Argomenti riportati sono molto sono, evidentemente, sono molto importanti per l' ULSS 9 di treviso e per lo stesso spisal.
Ovviamente le soluzioni proposte dal suddetto documento sono solo alcune delle possibili risoluzioni in ambienti di lavoro particolarmente pericolosi.



















La commissione Europea inizia i lavori inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

La commissione Europea inizia i lavori inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

 160.000 Europei muoiono di malattie correlate al lavoro ogni anno

Bruxelles, 10 Gennaio 2017

La commissione Europea avvia i lavori sulle leggi che regolano il sistema di salute e sicurezza nell' ambiente lavorativo, a fronte delle 160.000 morti causate da malattie correlate al lavoro. 
La CE che delibera da ben 25 anni sugli standard minimi di sicurezza e salute sul lavoro, ai quali i paesi membri devono obbligatoriamente adeguarsi, rimette le mani in pasto in un percorso legislativo comunitario molto difficile. 
Infatti il comunicato della commissione Europea esplicita la difficoltà di alcuni stati membri a superare leggi obsolete e si prepone il compito di cooperare con i paesi membri al fine di implementarle e superarle. 

Una delle prime iniziative intraprese dall' UE è il riconoscimento ufficiale di altri agenti cancerogeni, in aggiunta a quelli già presenti, al fine di stabilire dei limiti di esposizione per i lavoratori.
Il minimum level a cui gli stati devono adeguarsi serve a raggiungere il minimo standard per migliorare la situazione di lavoro di milioni di europei aiutando anche le microimprese nell' arduo compito di adempiere agli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

gli argomenti chiave della discussione politica a bruxelles tendono, nel nostro paese, ad incrementare le misure di prevenzione e protezione soprattutto sul rischio derivante da agenti chimici ed elettromagnetici e quindi non alterano di fatto la nostra concezione, quella nazionale, in termini giuridici, di SSL (Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

E' chiaro che la ratio legis della commissione europea è quella di prevenire e diminuire il numero delle morti causate del lavoro, in futuro vedremo come la CE ha affrontato il problema e con quali risultati. 

Addestramento e formazione sui DPI - quale categoria?


D.P.I. 

QUALE CATEGORIA?


Il primo obbligo del datore di lavoro, inerente ai dispositivi di protezione individuale, è quella di scegliere i dispositivi da far usare ai propri dipendenti. 
E' molto importante che i fattori che influenzano la scelta siano sia di tipo ambientale, e quindi il DL sceglierà DPI adatti alle mansioni e ai luoghi in cui si svolge il lavoro, sia di tipo qualitativo, sceglierà quindi prodotti di qualità che rispettino le norme nazionali e comunitarie. 

Il DL deve anche addestrare il proprio personale all'uno dei dispositivi, assicurandosi non solo che i lavoratori usino realmente i DPI ma che questi vengano indossati in maniera corretta. Questa considerazione non è scontata, infatti il mancato utilizzo da parte del dipendente dei DPI, dopo la consegna e l'addestramento, potrebbe anche portare ad un licenziamento per giusta causa. 

I D.P.I. sono suddivisi in tre categorie diverse, secondo l' Art. 67, che richiama il D.Lgs. 475/92.

L' art. 475/92 definisce chiamaramente le tre categorie: 

Categoria I: 

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: 

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici ; 
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; 
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C; 
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; 
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; 
f) azione lesiva dei raggi solari. 

Categoria II: 

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Categoria III: 

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; 
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; 
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C; 
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; 
h) i caschi e le visiere per motociclisti (2).

La formazione degli addetti all'uso dei DPI viene organizzata dagli organismi preposti, quali regioni, enti accreditati dalle regioni e gli organismi paritetici. 

è anche molto importante sapere che nel caso della terza Categoria dei DPI la formazione può essere combinata ad altri tipi di formazione sulla sicurezza. Come per esempio la formazione sui DPI usati nell'utilizzo di macchine o trattori. 

E.Bi.N. 
Organismo Paritetico
Organizza corsi di formazione sui DPI e rientra tra gli enti preposti alla formazione sulla sicurezza. 
Per qualsiasi info o domanda siamo disponibili sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/EBIN.LECCE



martedì 24 gennaio 2017

ART. 25 D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE.


 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE. 

ART. 25 D.LGS. 81/08

L'articolo 25 del D.Lgs. 81/08 parla delle diverse attività del medico competente nel sistema di sicurezza aziendale. Il medico infatti, prende in carico l'azienda, svolge la sorveglianza sanitaria secondo i rischi specifici dell'ambiente lavorativo e svolge, in particolari casi, attività di formazione e informazione dei dipendenti. 

Il punto G dell' art. 25 del D.lgs. 81/08 sancisce infatti che:
 "il medico competente fornisce informazioni, ai lavoratori, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari"

dunque a differenza di altri rischi, che in questo caso, possiamo considerare "comuni" è il medico a svolgere la riunione per la formazione e informazione dei dipendenti, in quei casi che lo richiedono. 
A differenza tutti gli altri rischi trattati nella riunione a cui partecipa il servizio di prevenzione e protezione insieme ai lavoratori, in cui il relatore è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Dunque è molto importante che il medico sia presente alla riunione e che il verbale di riunione sia conservato insieme alla valutazione dei rischi specifici, come ad esempio nel caso del rischio chimico. In quel caso, infatti, il medico competente tratterà gli argomenti relativi all'esposizione ad agenti chimici e gli effetti che essa può portare a livello sanitario. 

FAC-SIMILE DI VERBALE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE


lunedì 23 gennaio 2017

I COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE


DOVERI E MANSIONI DEGLI ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE


Dopo l'individuazione e la formazione dell' addetto (cliccare sul link per vedere il post) al primo soccorso vediamo nel dettaglio quali sono i compiti di questa figura così importante per la sicurezza aziendale:

Dando per scontato che la stessa formazione fornisce un supporto formativo per lo sviluppo di alcune "skills" che ogni addetto al primo soccorso dovrebbe avere, il compito dell' Operatore è quello di saper comunicare con le figure preposte interne alle aziende e, in caso di emergenza, con i soccorsi, in questo caso il 118. 

Perché questo avvenga correttamente l'operatore deve saper riconoscere le situazioni di emergenza e raccogliere informazione sull'infortunio e sulle condizioni psico-fisiche della vittima. 
Inoltre l'addetto, avendo il compito di allertare i servizi di pronto soccorso, deve saper le modalità corrette di comunicazione con questi servizi.

Per Avere un quadro generale e adottare interventi opportuni, al fine di evitare complicazioni post trauma, l'operatore deve conoscere i rischi specifici della propria attività lavorativa e le patologie relative al luogo di lavoro.  

Questi argomenti vengono trattati nel corso di formazione per gli addetti alle emergenze, che ricordiamo, è sancito dal D.Lgs. 81/01 Il testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

venerdì 20 gennaio 2017

CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - CATEGORIE "B" e "C".

CORSO DI FORMAZIONE

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
Gruppo "B" e "C". 

E.Bi.N. 
Organismo Paritetico - Ente Bilaterale Nazionale

Organizza un corso di Primo soccorso per addetti nominati in ambito aziendale e gli eventuali interessati. Il corso si svolgerà Dal 13 Febbraio 2017 Al 14 Febbraio 2017.
IL programma del corso sarà esattamento quello riportato dalle normative 
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003).



ENTE EROGATORE DEL CORSO: E.Bi.N. ORGANISMO PARITETICO - ENTE BILATERALE

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si rivolge agli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO che devono acquisire le competenze pratiche per permettere di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorritori specializzati. 

CONTENUTI DEL CORSO: Con riferimento all'art. 45 del D.Lgs. 81/08 ed al D.M. 388/2003, la durata del corso non deve essere inferiore a 12 Ore.

Il corso si articolerà in due incontri formativi di sei ore ciascuno, nelle quali i partecipanti acquisiranno le conoscenze pratiche per affrontare situazioni di emergenza ed essere capaci, quindi, di affrontare situazioni di emergenza in ambito aziendale. 

Al termine del corso verrà consegnato l'attestato di frequenza, questo è uno degli obblighi inderogabili del datore di lavoro (la formazione degli addetti alle emergenze) ma è anche utile per quei professionisti che in sede di colloquio di lavoro avranno già le carte in regola per svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso. 

Il costo del corso è di euro 40,00

insieme al corso i partecipanti avranno diritto ad uno sconto su ogni servizio a cui accederanno presso E.Bi.N. (anche in futuro) 

alleghiamo qui sotto la scheda di iscrizione da consegnare insieme alla richiesta di informazioni. 


martedì 17 gennaio 2017

IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO


IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO


La gestione del Primo Soccorso all’interno delle aziende è regolata dall' Art. 45 del D.Lgs. 81/08, il testo unico riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Per Servizio di Primo soccorso si intende quell' insieme di azioni che il personale non medico può attuare su vittime di infortuni o situazioni critiche., da non confondersi, quindi, con il pronto soccorso che invece è l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto da personale medico qualificato.

La nomina dell' Addetto al servizio di Primo soccorso è a carica del datore di lavoro e non può essere rifiutata dal dipendente, nè garantisce maggiorazioni sul compenso o agevolazioni sull'orario di lavoro. 

In tema di Primo soccorso aziendale, la seconda normativa di riferimento è il D.M. 388/2003 vengono illustrati i requisiti minimi da adottare da parte delle aziende, classificate in base al rischio infortunistico INAIL.

la normativa definisce che gli addetti debbano sostenere un corso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico. La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388.

Tra i servizi offerti da E.Bi.N. troverai anche la formazione per gli addetti al primo soccorso, il prossimo si terrà nel giorno 13 Febbraio 2017 a Lecce. 

Per qualsiasi info potete contattarci sulla nostra pagina facebook anche mandando direttamente la scheda riportata qui sotto compilata e firmata. 

Sul nostro evento troverete altre informazioni riguardanti il corso.