martedì 20 dicembre 2016

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CHI E' IL CSE?

coordinare l’esecuzione di un’opera di ingegneria, conformemente a quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08.

Il CSE quindi ha una funzione organizzativa durante fase esecutiva dei lavori ed esso coordina e vigila durante le fasi più delicate dei lavori, in cui due o più aziende svolgono delle attività lavorative nello stesso luogo, come ad esempio il cantiere. 

La cassazione infatti ha desaminato gli obblighi del CSE che pur non dovendo presenziare perennemente il luogo di svolgimento dei lavori deve essere presente nelle fasi più delicate che lo richiedono. 

Il CSE svolge diverse attività e dispone di diversi strumenti per esercitare il proprio compito, infatti il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione indice riunioni mirate alla conoscenza reciproca e delle strutture della documentazione relativa alla sicurezza (PSC, POS). Inoltre il PSC deve integrare e aggiornare la suddetta documentazione, anche in fase di lavori. 

L'ultima, ma forse più significativa, è la possibilità del CSE svolgere dei sopralluoghi per verificare che le aziende coinvolte nei lavori rispettino quanto riportato dal PSC, quando questo non avvenisse il CSE ha la facoltà di diffidare l'azienda in questione. 

E' Importantissimo sapere che la mancata nomina del CSE viene sanzionata con la reclusione da 3 a 6 mesi e con una multa che va dai 2.500  ai 6.400 euro e che la mancata osservanza degli obblighi riportati nell' Art. 92 del D.lgs. 81/08 viene sanzionata, invece, con la reclusione da 3 a 6 mesi e con una multa che va dai 1.000 al 6.400 euro. 

Dunque possiamo brevemente sintetizzare i compiti del CSE in: 

  1. Riunione preliminare, in data da concordarsi e comunque antecedente l’inizio dei Lavori, con rappresentante dell’Impresa Appaltatrice, Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori 

Questa riunione è volta a conoscere confermare la presa visione del P.S.C. e ad acquisire il P.O.S. dell' Appaltatore. 

  1. Sopralluogo periodico in cantiere e una riunione periodica per il coordinamento della sicurezza, stesura e trasmissione dei relativi verbali.
  2. Verifica e approvazione P.O.S. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori individuati.
  3. Compilazione del Fascicolo Tecnico dell’Opera.
La nomina del C.S.E. deve essere effettuata dal Committente dell’opera o dal Responsabile dei Lavori.

lunedì 19 dicembre 2016

I CONTENUTI MINIMI DEL D.V.R.

contenuti minimi del Documento Valutazione Rischi sono contenuti nell’articolo 28 del D.lgs. 81/08:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi: per prima cosa vanno descritti l’organigramma aziendale e il tipo di attività svolta e  i criteri utilizzati per effettuare la valutazione. Poi vanno indicati tutti i rischi per la sicurezza e la salute che sono stati rilevati nell’azienda. Solitamente l’analisi viene suddivisa in base ai diversi fattori di rischio: chimico, biologico, macchine, attrezzature, stress lavoro correlato ecc…
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate:  vanno indicate quali misure sono state adottate per diminuire o abbattere i rischi rilevati
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale: ogni attività lavorativa, specie quelle a rischio più alto, ha dei propri DPI, ovvero speciali indumenti o strumenti che il lavoratore deve indossare o utilizzare per ridurre il livello di rischio per sé e per i propri colleghi. L’elenco dei DPI presenti in azienda deve essere indicato nel DVR.
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: qui vanno indicate tutte le procedure che si intende mettere in partica per migliorare il livello di sicurezza dell’azienda, come manutenzioni, verifiche periodiche, attività di formazione e informazione dei lavoratori ecc…
Il Documento di Valutazione Rischi può essere ulteriormente integrato con informazioni riguardanti:
  • Procedure di sicurezza sul lavoro: circolari o disposizioni scritte dirette ai lavoratori che riguardano l’utilizzo di particolari attrezzature, come scale, ponteggi, macchine.
  • Planimetria dell’edificio: deve contenere la planimetria in scala con l’indicazione delle attività svolte in ogni locale.
Se sei un datore di lavoro rivolgiti a noi per richiedere una consulenza professionale sulla valutazione dei rischi e  sulla compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Ricorda che questo è un tuo obbligo e una mancanza potrebbe farti incorrere in pesanti sanzioni previste dalla legge.
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QUANDO REDIGERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

QUANDO REDIGERE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI?


Come abbiamo già detto in alcuni post precedenti per movimentazione manuale dei carichi intendiamo: 

"operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.

Quando per il datore di lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, per esempio tramite degli ausili meccanici o elettronici, il peso da trasportare può essere distribuito tra più operatori. 
Tuttavia la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, nei casi in cui questa può portare a malattie legate all'attività lavorativa o costituisca un peso non consentito dalla normativa vigente, deve essere redatta secondo la legge. 



I metodi di calcolo per la valutazione dei rischi legato alla MMC sono di tipo algoritmico e possono essere redatti in seguito all'acquisizione di pochi dati relativi all'azienda, il datore di lavoro, l'rspp e i lavoratori coinvolti nella movimentazione. 

E.BI.N., ESSENDO TRA GLI ENTI PREPOSTI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA E PREVENZIONE PER SICUREZZA E SANITA' DEI LAVORATORI PUO' REDIGERE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA MMC. 




I RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEL LEGNO

QUALI SONO I RISCHI LEGATI ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Strumenti e politiche utili alla salute dei lavoratori

Ovviamente il rischio a cui tutti pensiamo subito se osserviamo la lavorazione del legno è quello legato alle macchine utilizzate dai lavoratori, tuttavia questa valutazione è del tutto inesatta e affrettata. 
C'è, sicuramente, l'obbligo di acquistare ed utilizzare macchine che rispettino le leggi vigenti e di formare i propri dipendenti al fine di utilizzare gli strumenti in maniera sicura e corretta, muniti di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 
Tuttavia un grande rischio per i lavoratori che lavorano il legno è il rischio chimico. 
Il rischio chimico, in questo tipo di attività, è una dei rischi maggiori, proprio perché estremamente sottovalutato. 
In termini pratici non si parla solo del pericolo rappresentato dalle sostanze utilizzate nelle fasi lavorative, quali tinture e altri prodotti chimici, ma anche dalle polveri sprigionate da queste fasi.

Dunque non basta solo formare i propri lavoratori e assicurarsi che questi utilizzino i DPI ma anche informarli del tipo di rischio rappresentato da ogni prodotto (riportato nella rispettiva scheda tecnica) e quelli rappresentato dalle polveri sprigionate dal taglio del legno. 

Lo SPISAL del ULSS 6 di Vicenza ha creato un test di autovalutazione per i rischi derivanti da sostanze cancerogene, radioattive o comunque pericolose nel settore della lavorazione del legno, aiutando così i datori di lavoro ad avere un' idea molto più chiara. 

riportiamo qui sotto le informazioni di base necessarie alla redazione della valutazione del rischio chimico: 

- “elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati;
- proprietà pericolose indicate nelle schede di sicurezza aggiornate delle
sostanze e dei preparati;
- vie di esposizione agli agenti chimici da parte dei lavoratori;
- livello, modo e durata dell’esposizione;
- eventuali misurazioni ambientali;
- provvedimenti di prevenzione e protezione adottati;
- scenari incidentali, quantità di sostanze/preparati pericolosi potenzialmente coinvolti e relative modalità di rilascio negli ambienti di lavoro”.

venerdì 18 novembre 2016

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Negli ultimi 2 anni la legislazione che regolamenta la verifica di impianti sopraindicati ha subito rilevanti variazioni.
Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono :
1-      D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2008).
2-      Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R. 547/1955.
3-       D.M. 22/01/2008, n°37 ” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.
4-       D.P.R. 22/10/2001, n. 462 ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
5-      Il DM 37/2008 prevede che l’installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso. Alla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio (D.P.R. 462/2001). Successivamente Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio esplosione siano sottoposti a verifica periodica secondo le modalità previste dal D.P.R. 462/2001.


L’avviso riportato nel portale INAIL:
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).
In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

giovedì 17 novembre 2016

COME COMUNICARE ALL'INAIL L'ELEZIONE DELL'RLS?

Come riportato sul portale dell'INAIL:

"Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009). 
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate."

Quindi come si evince dal sito di INAIL il datore di lavoro, o il dirigente, ha l'obbligo di comunicare l'elezione o la mancata elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e può farlo tramite il portale riportato qui:

PORTALE INAIL - COMUNICAZIONE RLS




CHI FIRMA IL D.V.R.

CHI FIRMA IL DVR?

Un Documento di Valutazione dei Rischi è, come dice la parola stessa, un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro, l’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavorodetermina la redazione del DVR come uno degli obblighi del datore di lavoro. Tale documento va compilato per qualunque tipologia di ambiente di lavoro, dalla scuola alle fabbriche, il DVR deve avere data certa fondamentale soprattutto in caso di cantieri mobili dove la redazione del Documento di valutazione dei rischi deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Secondo la normativa anche la firma dell’RLS, dell’RSPP o del medico competente possono considerarsi come attestazione della compilazione del DVR nei tempi stabiliti dalla legge.
In generale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una copia del DVR per prenderne visione e garantire il totale rispetto di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori. Anche i lavoratori stessi hanno il diritto di prendere visione di quanto riportato nel DVR, l’informazione dei propri dipendenti circa i possibili fattori di rischio è una di quelle attività che il D.Lgs 81/08 pone come obbligatoria per garantire la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori.

Cos'è il PREPOSTO?

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.
Il preposto può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc.., in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto (si veda a tal proposito l’art. 299 del D.lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi” che sancisce che gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure).
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc…
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo.
Il D.Lgs 81/2008 (TU) ha introdotto importanti innovazioni dalla definizione di Preposto agli obblighi del preposto fino a specificare il sistema sanzionatorio ed i requisiti di competenza introducendo specifici obblighi di formazione.
Non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
Inoltre nessuna indennità è dovuta al preposto per lo svolgimento dei compiti specificati dal TU e al preposto non è consentito di sottrarsi all’adempimento degli obblighi; un eventuale rifiuto costituirebbe un inadempimento contrattuale e, come tale, sarebbe sanzionabile.
SANZIONI
Mentre nella precedente legislazione le sanzioni ascrivibili al preposto erano da ricercarsi nelle stesse norme relative ai Datori di Lavoro e ai Dirigenti, il TU ha dettato con precisione il riferimento al preposto.
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).
Risulta evidente come la responsabilità diretta imponga al preposto di prendere opportuni accorgimenti al fine di provare i propri adempimenti. L’unico mezzo che il preposto può efficacemente adottare è la segnalazione scritta, infatti il preposto ha semplicemente l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti.
FORMAZIONE
Articolo 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
“7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Inoltre con l’entrata in vigore dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 è stata definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, PREPOSTI, dirigenti e datori di lavoro/RSPP.
IL REQUISITO DI FORMAZIONE COSTITUISCE LA PIÙ IMPORTANTE NOVITÀ
Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011.
Inoltre, ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore dipendente riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori in funzione dei rischi aziendali.
Anche la suddetta formazione deve essere svolta secondo quanto indicato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non deve essere confusa con l’attività di informazione.
Confartigianato imprese di Viterbo in qualità di soggetto formatore citato dal medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, può assistervi per farvi adempiere all’obbligo legislativo.

I DPI NELLE IMPRESE EDILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Casco o elmetto di protezione
Sono necessari in sostanza in quasi tutti i lavori edili, ad esclusione d'alcuni lavori di finitura e ma­nutenzione, in particolare si richiamano:
-          lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità d'impalcature e di posti di lavoro soprae­levati, montaggio e smontaggio d'armature, lavori d'installazione e di posa di ponteggi e operazioni di de­molizione;
-          lavori su opere edili in struttura d'acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;
-          lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;
-          lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
-          lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere).
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore an­tisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza.
L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo d'altri D.P.I. eventualmente necessari: vi sono ca­schi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore.
Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, confor­memente alle relative norme armonizzate.

Calzature di sicurezza
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento.
In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature; de­molizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio d'armatu­re; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti.
Per i soli lavori d'impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola im­perforabile.
Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di ma­teriale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo slaccia­mento rapido.
Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed es­sere antiscivolo.
Le calzature di sicurezza devono riportare la marcatura "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica le caratteristiche ed il livello di protezione.

Occhiali di sicurezza e visiere
L'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l'esposizione a radiazioni.

Le lesioni possono essere di tre tipi:
-         meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
-         ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
-          termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:
-          lavori di saldatura, molatura e tranciatura
-          lavori di scalpellatura
-          lavorazioni di pietre
-          rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge
-          operazioni di sabbiatura
-          impiego di pompe a getto di liquido
-          manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse
-          lavori che comportano esposizione a calore radiante
-          impiego di laser

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di rim­balzo o in ogni modo di provenienza laterale.
Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettri­ca o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composi­zione delle lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi Uv (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono pro­vocare lesioni alla cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Gli occhiali devono riportare la marcatura "CE" ed essere corredati da nota informativa sulle caratteri­stiche e grado di protezione.

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
-          deficienza d'ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici
-          inalazione d'aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapo­ri di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).
La scelta del tipo di D.P.I. deve essere fatta in relazione al tipo d'attività svolta ed all'agente inquinan­te presente.
In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sus­sista il rischio d'intossicazione da gas o di mancanza d'ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura.
Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.
In tutti i casi, il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità "CE" ed essere corredato da nota infor­mativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari)
La caratteristica fondamentale di un D.P.I. contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezio­ne dei pericoli. E' necessario pertanto nella scelta dei D.P.I. valutare prima l'entità e le caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei D.P.I. si deve tenere conto della praticità d'utilizzo per soddisfare le diver­se esigenze d'impiego.
Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale: cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei lavori con martelli pneumati­ci, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno, presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori breve presso macchine ed impianti rumorosi (sega circola­re, sega per laterizi, betoniere); tappi auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavora­tori a situazioni di rumore diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza d'attività in ogni modo rumorose.
La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione.
Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio "CE" ed essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort afferto dal D.P.I.; ove ciò non sia possibile l'etichetta deve essere apposta sulla confezione (imballaggio).

Guanti
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. Secondo le lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale sono da pren­dere in considerazione:
-          Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di car­penteria di legno e metallica.
-          Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abra­sione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori con bitume, catrame, primer, collanti, intonaci.
-          Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle vibrazioni; uti­lizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici.
-          Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente; uti­lizzati per interventi su parti in tensione e d'emergenza in presenza d'energia elettrica.
-          Guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei lavori di saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata.
-          Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo; utiliz­zati per movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche fredde.
Tutti i D.P.I. scelti devono riportare la marcatura "CE" e devono essere corredati da nota informativa sul­le caratteristiche e grado di protezione.

Tute, grembiuli, gambali, copricapo
Oltre ai D.P.I. tradizionali, una serie d'indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività la­vorative svolgono anche funzioni di D.P.I.. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considera­zione:
-          Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tuta) per la protezione dell'epidermide da prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni di fibre minerali, ma­nutenzioni meccaniche.
-          Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o rimo­zione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere.
-          Grembiuli e gambali per asfaltisti.
-          Gambali per lavori in immersione parziale.
-          Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio.
-          Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all'aperto quando non necessiti l'uso del casco.
Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di D.P.I., come sopra richiamato, devono riporta­re la marcatura "CE" a garanzia della loro idoneità ed affidabilità.

Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici
Nei lavori edili all'aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei lavora­tori giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie.
Anche questi D.P.I., rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura "CE".

Indumenti ad alta visibilità: Bracciali, bretelle, giubbotti, gilè fosforescenti
Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d'opera, quando si pre­veda sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dei lavoratori, devono essere ut­ilizzati indumenti D.P.I. con caratteristiche d'alta visibilità, diretta o riflessa, che devono possedere inten­sità luminosa e opportune caratteristiche foto metriche e colorimetriche.
Tutti i D.P.I. devono riportare la marchiatura "CE" ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dal­le "note informative".

Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi d'assorbimento frenato d'energia
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavo­ri di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraele­vati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tec­niche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni d'accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di si­curezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di ,5 m.. L'uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi d'assorbimento d'energia (dis­sipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate.
Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgi­tori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei pon­teggi metallici; altri sistemi analoghi.
I D.P.I. in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gra­vi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione "CE", devono pertanto essere mar­chiati e corredati dalle necessarie "note informative".

Gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio
Nei lavori in presenza di corsi e specchi d'acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o sufficienti i sistemi di sicurezza atti ad evitare la possibilità di caduta in acqua devono essere utilizzati idonei indumenti D.P.I. atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone cadute in acqua.
Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'u­tilizzatore eventualmente vestito ad un rischi di caduta in ambiente liquido.
In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza.
Il marchio "CE" deve essere apposto sul D.P.I. e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile.

lunedì 14 novembre 2016

TI SERVE AIUTO PER COMPILARE IL D.V.R.?


COMPILARE IL D.V.R.


Tra gli obblighi più importanti del datore di lavoro in ambito aziendale troviamo la redazione del D.V.R. 
Questo documento oltre a contenere tutte le informazioni utili riguardanti l'azienda, i suoi locali e le fasi lavorative a cui i dipendenti prendono parte contiene anche informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di emergenza o infortunio. 
Il Documento di Valutazione dei Rischi  contiene anche i verbali di nomina del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso aziendale, la nomina dell'R.L.S. e tutto quel che riguarda i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti. 
Oltre al documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve procedere a redigere il verbale di formazione e informazione, il verbale della consegna dei dispositivi di protezione individuale e il verbale di elezione - o non elezione - del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Il piano delle emergenze invece è l'insieme di procedure adottate nei casi di emergenza.
Anche esso deve essere obbligatoriamente redatto in ogni Azienda. 

E' molto importante potersi affidare ad Enti riconosciuti a livello nazionale per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa e quindi adottare le procedure riconosciute dagli organi ispettivi. 

Se ti serve aiuto per compilare il D.V.R. puoi ottenerlo compilando il format riportato in questo link



martedì 8 novembre 2016

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 24 NOVEMBRE 2016


CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO

24 Novembre 2016 - ore 16.00

E.Bi.N. Organismo Paritetico di FEDERAZIENDE organizza un corso di formazione per addetto antincendio a rischio basso presso la propria sede di Via Vito Mario Stampacchia, 4 - LECCE. 

Il corso ha come scopo quello di formare i lavoratori designati alla lotta antincendio in aziende con codice ATECO a rischio basso. 

L'incontro formativo durerà 4 ore e ha un costo di 20 Euro

La prenotazione dell'esame è acquistabile sia presso il nostro SHOP ONLINE 

Sia presso la nostra sede di Lecce. 

Oltre alla partecipazione al nostro incontro formativo i partecipanti avranno l'accesso esclusivo a moltissime offerte del nostro Organismo paritetico. 

E.Bi.N. Organismo paritetico organizza attività di formazione a costi ridotti per incoraggiare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 




La Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze


I LAVORATORI INCARICATI 

ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE


La gestione delle emergenze in ambito aziendale è fondamentale per un efficente sistema di prevenzione e protezione. 
L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 infatti elenca quali sono le iniziative che il datore di lavoro deve adottare preventivamente, tra cui  anche "la pianificazione ed attuazione di procedure ed azioni idonee a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro anche a fronte di eventi straordinari ed imprevisti".

Particolarmente importante è la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

IL LAVORATORE DESIGNATO NON PUO' RIFIUTARE IL RUOLO ASSEGNATOGLI
(tranne per giustificati motivi)

IL PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1).

LA FORMAZIONE

Gli addetti alla gestione dell'emergenza ed antincendio, designati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998.

I corsi previsti dal D.M. 10/03/1998 sono così suddivisi:

- 16 ore per attività classificate di rischio "Alto"

- 8  ore per attività classificate di rischio "Medio"

- 4 ore per attività classificate di rischio "Basso"


TRA GLI ALTRI OBBLIGHI:

  • verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
  • realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
  • assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
  • garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;


Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

lunedì 7 novembre 2016

COS'E' LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI?


LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.


Tra i principali compiti del datore di lavoro troviamo quella di formare e informare i propri dipendenti. In particolare l'informazione dei lavoratori è particolarmente importante per rendere coscienti i propri dipendenti riguardo ai pericoli concreti delle attività lavorative. 

Il Decreto legislativo 91 del 2008, negli articoli 36 e 37 enuncia: 

"Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il  primo  soccorso,  la  lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti  del  servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
  • sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza  e  le  disposizioni  aziendali  in materia;
  • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e  dei  preparati pericolosi sulla base delle schede dei  dati  di  sicurezza  previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure  e  le  attivita'  di  protezione  e  prevenzione adottate.
Il  contenuto  della  informazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative  conoscenze.  Ove  la   informazione   riguardi   lavoratori
immigrati, essa avviene  previa  verifica  della  comprensione  della
lingua utilizzata nel percorso informativo.