mercoledì 1 febbraio 2017

LAVORATRICI GESTANTI NEL D.V.R.



LAVORATRICI GESTANTI
Come trattarlo sul D.V.R.

Secondo L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella scelta dei macchinari, della disposizione del luogo di lavoro e nella scelta delle sostanze usate nei processi lavorativi, deve tenere conto dei lavoratori particolarmente a rischio, come ad esempio portatori di apparecchi biomedici.
L' esempio più lampante è quello delle lavoratrici gestanti, infatti il datore di lavoro nell'assolvere i propri obblighi tiene contro della presenza delle dipendenti in attesa. 
Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve attestare, previo confronto con il medico del lavoro e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, che le condizioni di lavoro non siano rischiose per le lavoratrici gestanti e, in caso contrario, quali sono le misure di prevenzione e protezione. 



La Legge numero 53 del 08 Marzo 2000  invece parla delle lavoratrici gestante ed elenca quali sono le facoltà di queste ultime, duranti i mesi di gestazione.
La lavoratrice incinta ha la facoltà di ritirarsi dalle attività lavorative a un mese dalla data del presunto parto e può rientrare in attività dopo quattro mesi dalla nascita.
Queste due facoltà ovviamente vengono prese in esame dal medico, a condizione che questo attesti che tale opzione non arrechi alcun danno alla gestante o al nascituro. 

Il DDL Deve formare e informare tali lavoratrici dei rischi che corrono sui luoghi di lavoro e quali sono le inziative di prevenzione e protezione da adottare al fine di evitare tali rischi. 

Inoltre un opuscolo redatto dal ministero della salute in collaborazione con INAIL parla più chiaramente dei divieti, degli obblighi e le premure adottate in ambito aziendale per le gestanti. 

Per esempio le seguenti attività non possono essere eseguite dalle operatrici entro il termine di interdizione dal lavoro: 

- lavori su scale e impalcature mobili e fisse
- lavori che comportano la stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che costringano in posizioni affaticanti
- lavori con macchine mosse a pedali, attivate a pedali che richiedano un ritmo incalzante o un notevole sforzo
- lavori di assistenza e cura di indigenti e malati ricoverati per malattie infettive o mentali
- lavori di monda e trapianto del riso.

Un altro esempio di cura delle gestanti nei processi lavorativi riguarda la movimentazione manuale dei carichi, infatti le donne in attesa non possono: 

- sollevare un peso a schiena curva
- non eseguire una torsione del busto spostando un oggetto
- non mantenere oggetti lontano dal baricentro del corpo
- non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte
- non sollevare un carico bruscamente
- evitare il trasporto di un grosso peso con una mano

occorre prestare particolarmente attenzione anche a situazioni di pendolarismo che possono comportare situazioni di stress oltre che l'esposizione a rumore e vibrazioni, pericolose per le gestanti.