giovedì 29 settembre 2016

La Sicurezza in Ufficio


LA SICUREZZA IN UFFICIO

Breve Guida sui possibili rischi presenti in ufficio. 

Ebbene sì, anche in ufficio i pericoli non mancano, anche se nel pensiero comune si annida l'idea che in alcuni ambiti lavorativi il rischio è uguale a nulla. Ci sentiamo quindi liberi di rilassarci e non prestare attenzione, senza pensare che nonostante i pericoli siano minori i rischi esistono e non possono essere sottovalutati. 

In Particolare è da tenere sotto controllo l'esposizione al rischio derivante dal lavoro al videoterminale che a lungo andare porta gravi problemi di vista e di postura nei lavoratori esposti. Occorre dunque Organizzare la sorveglianza sanitaria, insieme al medico competente, e assicurarsi che il lavoratore pratichi quelle regole utili per la preservazione del suo stato di salute. 



Nel caso specifico, per esempio, si concede (Anzi, quasi si obbliga) al lavoratore una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività svolta al videoterminale, pausa che l'operatore non può rifiutare. 

Le questioni riguardanti lo Stress Lavoro correlato sono un altro esempio: come i pericoli in ufficio sono tanti e devono essere gestiti con la maggior efficienza possibile per non peggiorare, a lungo andare, le condizioni psicofisiche del lavoratore. 

Lo Stress lavoro raccoglie una serie di fattori riguardanti le attività svolte, come il grado di autonomia del lavoro nel decidere come svolgere un lavoro oppure la mole di attività, in relazione alle capacità degli operatori. 

La valutazione dello stess-lavoro correlato viene redatta ai sensi del D.lgs. 81/08 ed è composta da vari step, il primo vede i lavoratori che possono riunirsi in assemblee per discutere i problemi relativi a questo tipo di rischio. 

Anche il rischio di semplice caduta è molto probabile in ufficio, soprattutto quando non è stata fatta una valida valutazione e non sono state adottate iniziative per ridurre i rischi. 

Per qualsiasi domanda o informazione, siamo disponibili sulla nostra pagina facebook 
oppure alla nostra mail



Obblighi del datore di lavoro

Secondo la definizione contenuta nell' Art. 2, comma 1, lett. b. del testo unico, il datore di lavoro, e quindi il primo titolare degli obblighi di sicurezza, è il soggetto "titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soffetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttivca in quanto esercita i poteri decisionali di spesa.

Quindi Avendo tutto il potere decisionale (e organizzativo) e la responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro HA IL DOVERE di mettersi in regola.


Obblighi del datore di lavoro per aziende con più di 10 lavoratori 

Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 prevedono i seguenti obblighi per il datore di 
lavoro, identificato come riportato al primo punto: 

a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione (DVR); 
b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il datore di 
lavoro può assolvere anche direttamente alle funzioni di RSPP, purché comunque 
formato in ottemperanza con i requisiti di legge; 
c) nominare il medico competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria,
quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso;
e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC;
f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS);
h) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi
da interferenza (DUVRI);
i) comunicare all'INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro;
j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di
valutazione ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori;
l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi;
m) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS.




Per le aziende con meno di 10 dipendenti, il D.Lgs. 81/2008
fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti semplificazioni del datore di lavoro: 

a) rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile
produrre un documento di autocertificazione che, comunque, presuppone una
precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi;
b) è comunque necessario effettuare la valutazione dei rischi di incendio ed adottare le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro ma non è obbligatorio emettere il relativo documento di valutazione.
c) non vi è l’obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza.

mercoledì 28 settembre 2016

ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016

IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI
07 Luglio 2016

Il nuovo accordo stato regione del 07 Luglio 2016 apporta alcune modifiche al sistema formativo riguardante la sicurezza sul lavoro.  

Oltre alle modifiche riguardanti il programma per la formazione dell'R.S.P.P., nei moduli A - B - C, questo nuovo accordo, che modificherebbe il sui predecessori, taglia fuori Gli enti bilaterali dalle attività di formazione dei lavoratori favorendo così Organismi Paritetici preposti a tutta la formazione aziendale obbligatoria. 

Infatti il D.lgs. 81/08 definisce gli enti paritetici: 

"«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento"





Il nuovo Accordo riprende, quindi,  la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza valgono le norme già note.


I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale


Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  1. Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI  disponibili, quali sono i dispositivi più idonei a proteggere i lavoratori;
  2. Fornire DPI con marchio CE
  3. Fissare le condizioni di uso e manutenzione;
  4. Verificare il corretto utilizzo del DPI in base alle istruzioni fornite;
  5. Aggiornare la scelta del DPI in funzione della variazione dei rischi presenti nel luogo.
 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORATORE
  1. Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione e addestramento;
  2. devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche  di propria iniziativa;
  3. devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
  4. devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la consegna dei DPI, al termine dell'orario di lavoro. 

REQUISITI DPI

  • devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • devono poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
  • devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni



Difficoltà nell'utilizzo


Alcuni dispositivi non sono semplici da usare, pensiamo alle maschere antigas o alle imbracature anticaduta, e necessitano di una certa preparazione.

Anche l'utilizzo dei Dispositivi più semplici e comuni può però presentare problemi nascosti; anche le mascherine più leggere vanno indossate nel modo corretto, senza lasciare fessure col volto; e se è facile indossare un paio di guanti, occorre invece attenzione nel toglierli se contaminati da sostanze chimiche o da liquidi biologici.
L’uso del Manuale e delle procedure d’uso predisposti dall’Ente , insieme alla organizzazione di specifici momenti di formazione ed informazione saranno quindi di fondamentale importanza.



martedì 27 settembre 2016

RLS – Diritti e Responsabilità


RLS – Diritti e Responsabilità


Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza?
figura aziendale è obbligatori in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentantenelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro. Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali Aziendali.

I diritti:


diritto all’informazione;

diritto alla formazione;
diritto alla partecipazione;
diritto al controllo.


PER NECESSITA' L' RLS PER ESERCITARE QUESTI DIRITTI:
  • possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;
  • venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, programmazione ed attuazione delle attività prevenzionali nell’azienda o nell’unità produttiva in cui opera;
  • possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;
  • sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;
  • possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;
  • possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
  • possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;
  • sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare (con cognizione di causa) proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

L‘RLS deve inoltre essere presente alla riunione periodica di prevenzione e protezione che, nelle aziende con più di quindici dipendenti, deve essere indetta (ai sensi dell’art. 11 del DLgs 626/94) almeno una volta all’anno per l’esame congiunto del documento di valutazione dei rischi e del piano prevenzionale.



La responsabilità:

Il DLgs 626/94 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro.
Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Si segnala, infine, una sentenza della magistratura (la cui massima è riportata nel seguito) relativa alle modalità di nomina del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:
Ai sensi dell’art. 18 del DLgs 626/94, commi 2 e 3, l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) appartiene esclusivamente - tanto nel momento dell’iniziativa, come in quello successivo dell’organizzazione e dello svolgimento - ai lavoratori presenti in azienda, senza che possa in alcun modo delinearsi al riguardo una procedura aperta al concorso della volontà e degli interessi del datore di lavoro. 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio Prevenzione e Protezione è L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 

(art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli addetti va menzionata la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità, Oltre che di una formazione adeguata, che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio.


L’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:
  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
  • elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36
Inoltre svolge attività di consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali, individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell’Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ecc. Infine ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno e gli fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.