D.P.I.
QUALE CATEGORIA?
Il primo obbligo del datore di lavoro, inerente ai dispositivi di protezione individuale, è quella di scegliere i dispositivi da far usare ai propri dipendenti.
E' molto importante che i fattori che influenzano la scelta siano sia di tipo ambientale, e quindi il DL sceglierà DPI adatti alle mansioni e ai luoghi in cui si svolge il lavoro, sia di tipo qualitativo, sceglierà quindi prodotti di qualità che rispettino le norme nazionali e comunitarie.
Il DL deve anche addestrare il proprio personale all'uno dei dispositivi, assicurandosi non solo che i lavoratori usino realmente i DPI ma che questi vengano indossati in maniera corretta. Questa considerazione non è scontata, infatti il mancato utilizzo da parte del dipendente dei DPI, dopo la consegna e l'addestramento, potrebbe anche portare ad un licenziamento per giusta causa.
I D.P.I. sono suddivisi in tre categorie diverse, secondo l' Art. 67, che richiama il D.Lgs. 475/92.
L' art. 475/92 definisce chiamaramente le tre categorie:
Categoria I:
DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici ;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una
temperatura superiore a 50° C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere
permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Categoria II:
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Categoria III:
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i
gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione
subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e
contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non
superiore a -50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni
elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
h) i caschi e le visiere per motociclisti (2).
La formazione degli addetti all'uso dei DPI viene organizzata dagli organismi preposti, quali regioni, enti accreditati dalle regioni e gli organismi paritetici.
è anche molto importante sapere che nel caso della terza Categoria dei DPI la formazione può essere combinata ad altri tipi di formazione sulla sicurezza. Come per esempio la formazione sui DPI usati nell'utilizzo di macchine o trattori.
E.Bi.N.
Organismo Paritetico
Organizza corsi di formazione sui DPI e rientra tra gli enti preposti alla formazione sulla sicurezza.
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