venerdì 18 novembre 2016

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Negli ultimi 2 anni la legislazione che regolamenta la verifica di impianti sopraindicati ha subito rilevanti variazioni.
Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono :
1-      D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2008).
2-      Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R. 547/1955.
3-       D.M. 22/01/2008, n°37 ” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.
4-       D.P.R. 22/10/2001, n. 462 ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
5-      Il DM 37/2008 prevede che l’installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso. Alla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio (D.P.R. 462/2001). Successivamente Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio esplosione siano sottoposti a verifica periodica secondo le modalità previste dal D.P.R. 462/2001.


L’avviso riportato nel portale INAIL:
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).
In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

giovedì 17 novembre 2016

COME COMUNICARE ALL'INAIL L'ELEZIONE DELL'RLS?

Come riportato sul portale dell'INAIL:

"Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009). 
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate."

Quindi come si evince dal sito di INAIL il datore di lavoro, o il dirigente, ha l'obbligo di comunicare l'elezione o la mancata elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e può farlo tramite il portale riportato qui:

PORTALE INAIL - COMUNICAZIONE RLS




CHI FIRMA IL D.V.R.

CHI FIRMA IL DVR?

Un Documento di Valutazione dei Rischi è, come dice la parola stessa, un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro, l’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavorodetermina la redazione del DVR come uno degli obblighi del datore di lavoro. Tale documento va compilato per qualunque tipologia di ambiente di lavoro, dalla scuola alle fabbriche, il DVR deve avere data certa fondamentale soprattutto in caso di cantieri mobili dove la redazione del Documento di valutazione dei rischi deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Secondo la normativa anche la firma dell’RLS, dell’RSPP o del medico competente possono considerarsi come attestazione della compilazione del DVR nei tempi stabiliti dalla legge.
In generale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una copia del DVR per prenderne visione e garantire il totale rispetto di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori. Anche i lavoratori stessi hanno il diritto di prendere visione di quanto riportato nel DVR, l’informazione dei propri dipendenti circa i possibili fattori di rischio è una di quelle attività che il D.Lgs 81/08 pone come obbligatoria per garantire la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori.

Cos'è il PREPOSTO?

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
E’ da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda ed i relativi obblighi che deve assolvere. Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza ed i contenuti minimi della sua formazione.
Il preposto può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il preposto opera, pertanto, in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc.., in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto (si veda a tal proposito l’art. 299 del D.lgs 81/08 “esercizio di fatto di poteri direttivi” che sancisce che gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure).
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc…
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
Il preposto è una figura chiave nella gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori in quanto deve svolgere la vigilanza sull’aspetto operativo.
Il D.Lgs 81/2008 (TU) ha introdotto importanti innovazioni dalla definizione di Preposto agli obblighi del preposto fino a specificare il sistema sanzionatorio ed i requisiti di competenza introducendo specifici obblighi di formazione.
Non è necessario nessun atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro, infatti la figura del preposto è individuabile sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore.
Inoltre nessuna indennità è dovuta al preposto per lo svolgimento dei compiti specificati dal TU e al preposto non è consentito di sottrarsi all’adempimento degli obblighi; un eventuale rifiuto costituirebbe un inadempimento contrattuale e, come tale, sarebbe sanzionabile.
SANZIONI
Mentre nella precedente legislazione le sanzioni ascrivibili al preposto erano da ricercarsi nelle stesse norme relative ai Datori di Lavoro e ai Dirigenti, il TU ha dettato con precisione il riferimento al preposto.
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).
Risulta evidente come la responsabilità diretta imponga al preposto di prendere opportuni accorgimenti al fine di provare i propri adempimenti. L’unico mezzo che il preposto può efficacemente adottare è la segnalazione scritta, infatti il preposto ha semplicemente l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti.
FORMAZIONE
Articolo 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
“7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”
Inoltre con l’entrata in vigore dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 è stata definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, PREPOSTI, dirigenti e datori di lavoro/RSPP.
IL REQUISITO DI FORMAZIONE COSTITUISCE LA PIÙ IMPORTANTE NOVITÀ
Il datore di lavoro deve assicurare al preposto la formazione specifica, della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ed è ulteriore e successiva a quella che è fornita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e dell’Accordo Conferenza Stato regioni del 21/12/2011.
Inoltre, ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore dipendente riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori in funzione dei rischi aziendali.
Anche la suddetta formazione deve essere svolta secondo quanto indicato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e non deve essere confusa con l’attività di informazione.
Confartigianato imprese di Viterbo in qualità di soggetto formatore citato dal medesimo Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, può assistervi per farvi adempiere all’obbligo legislativo.

I DPI NELLE IMPRESE EDILI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Casco o elmetto di protezione
Sono necessari in sostanza in quasi tutti i lavori edili, ad esclusione d'alcuni lavori di finitura e ma­nutenzione, in particolare si richiamano:
-          lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità d'impalcature e di posti di lavoro soprae­levati, montaggio e smontaggio d'armature, lavori d'installazione e di posa di ponteggi e operazioni di de­molizione;
-          lavori su opere edili in struttura d'acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;
-          lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;
-          lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
-          lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricati in genere).
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore an­tisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza.
L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo d'altri D.P.I. eventualmente necessari: vi sono ca­schi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore.
Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, confor­memente alle relative norme armonizzate.

Calzature di sicurezza
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento.
In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature; de­molizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio d'armatu­re; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti.
Per i soli lavori d'impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola im­perforabile.
Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di ma­teriale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo slaccia­mento rapido.
Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed es­sere antiscivolo.
Le calzature di sicurezza devono riportare la marcatura "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica le caratteristiche ed il livello di protezione.

Occhiali di sicurezza e visiere
L'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l'esposizione a radiazioni.

Le lesioni possono essere di tre tipi:
-         meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
-         ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
-          termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:
-          lavori di saldatura, molatura e tranciatura
-          lavori di scalpellatura
-          lavorazioni di pietre
-          rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge
-          operazioni di sabbiatura
-          impiego di pompe a getto di liquido
-          manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse
-          lavori che comportano esposizione a calore radiante
-          impiego di laser

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di rim­balzo o in ogni modo di provenienza laterale.
Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettri­ca o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composi­zione delle lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi Uv (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono pro­vocare lesioni alla cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Gli occhiali devono riportare la marcatura "CE" ed essere corredati da nota informativa sulle caratteri­stiche e grado di protezione.

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
-          deficienza d'ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici
-          inalazione d'aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapo­ri di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).
La scelta del tipo di D.P.I. deve essere fatta in relazione al tipo d'attività svolta ed all'agente inquinan­te presente.
In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sus­sista il rischio d'intossicazione da gas o di mancanza d'ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura.
Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.
In tutti i casi, il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità "CE" ed essere corredato da nota infor­mativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari)
La caratteristica fondamentale di un D.P.I. contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezio­ne dei pericoli. E' necessario pertanto nella scelta dei D.P.I. valutare prima l'entità e le caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei D.P.I. si deve tenere conto della praticità d'utilizzo per soddisfare le diver­se esigenze d'impiego.
Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale: cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei lavori con martelli pneumati­ci, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno, presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori breve presso macchine ed impianti rumorosi (sega circola­re, sega per laterizi, betoniere); tappi auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavora­tori a situazioni di rumore diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza d'attività in ogni modo rumorose.
La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione.
Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio "CE" ed essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort afferto dal D.P.I.; ove ciò non sia possibile l'etichetta deve essere apposta sulla confezione (imballaggio).

Guanti
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. Secondo le lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale sono da pren­dere in considerazione:
-          Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di car­penteria di legno e metallica.
-          Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abra­sione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori con bitume, catrame, primer, collanti, intonaci.
-          Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle vibrazioni; uti­lizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici.
-          Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente; uti­lizzati per interventi su parti in tensione e d'emergenza in presenza d'energia elettrica.
-          Guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei lavori di saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata.
-          Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo; utiliz­zati per movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche fredde.
Tutti i D.P.I. scelti devono riportare la marcatura "CE" e devono essere corredati da nota informativa sul­le caratteristiche e grado di protezione.

Tute, grembiuli, gambali, copricapo
Oltre ai D.P.I. tradizionali, una serie d'indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività la­vorative svolgono anche funzioni di D.P.I.. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considera­zione:
-          Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tuta) per la protezione dell'epidermide da prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni di fibre minerali, ma­nutenzioni meccaniche.
-          Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o rimo­zione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere.
-          Grembiuli e gambali per asfaltisti.
-          Gambali per lavori in immersione parziale.
-          Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio.
-          Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all'aperto quando non necessiti l'uso del casco.
Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di D.P.I., come sopra richiamato, devono riporta­re la marcatura "CE" a garanzia della loro idoneità ed affidabilità.

Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici
Nei lavori edili all'aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei lavora­tori giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie.
Anche questi D.P.I., rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura "CE".

Indumenti ad alta visibilità: Bracciali, bretelle, giubbotti, gilè fosforescenti
Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d'opera, quando si pre­veda sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dei lavoratori, devono essere ut­ilizzati indumenti D.P.I. con caratteristiche d'alta visibilità, diretta o riflessa, che devono possedere inten­sità luminosa e opportune caratteristiche foto metriche e colorimetriche.
Tutti i D.P.I. devono riportare la marchiatura "CE" ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dal­le "note informative".

Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi d'assorbimento frenato d'energia
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavo­ri di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraele­vati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le misure tec­niche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni d'accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzate cinture di si­curezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di ,5 m.. L'uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi d'assorbimento d'energia (dis­sipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate.
Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgi­tori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il montaggio dei pon­teggi metallici; altri sistemi analoghi.
I D.P.I. in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gra­vi o gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione "CE", devono pertanto essere mar­chiati e corredati dalle necessarie "note informative".

Gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio
Nei lavori in presenza di corsi e specchi d'acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o sufficienti i sistemi di sicurezza atti ad evitare la possibilità di caduta in acqua devono essere utilizzati idonei indumenti D.P.I. atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone cadute in acqua.
Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'u­tilizzatore eventualmente vestito ad un rischi di caduta in ambiente liquido.
In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza.
Il marchio "CE" deve essere apposto sul D.P.I. e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile.

lunedì 14 novembre 2016

TI SERVE AIUTO PER COMPILARE IL D.V.R.?


COMPILARE IL D.V.R.


Tra gli obblighi più importanti del datore di lavoro in ambito aziendale troviamo la redazione del D.V.R. 
Questo documento oltre a contenere tutte le informazioni utili riguardanti l'azienda, i suoi locali e le fasi lavorative a cui i dipendenti prendono parte contiene anche informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di emergenza o infortunio. 
Il Documento di Valutazione dei Rischi  contiene anche i verbali di nomina del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso aziendale, la nomina dell'R.L.S. e tutto quel che riguarda i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti. 
Oltre al documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve procedere a redigere il verbale di formazione e informazione, il verbale della consegna dei dispositivi di protezione individuale e il verbale di elezione - o non elezione - del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Il piano delle emergenze invece è l'insieme di procedure adottate nei casi di emergenza.
Anche esso deve essere obbligatoriamente redatto in ogni Azienda. 

E' molto importante potersi affidare ad Enti riconosciuti a livello nazionale per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa e quindi adottare le procedure riconosciute dagli organi ispettivi. 

Se ti serve aiuto per compilare il D.V.R. puoi ottenerlo compilando il format riportato in questo link



martedì 8 novembre 2016

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 24 NOVEMBRE 2016


CORSO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO

24 Novembre 2016 - ore 16.00

E.Bi.N. Organismo Paritetico di FEDERAZIENDE organizza un corso di formazione per addetto antincendio a rischio basso presso la propria sede di Via Vito Mario Stampacchia, 4 - LECCE. 

Il corso ha come scopo quello di formare i lavoratori designati alla lotta antincendio in aziende con codice ATECO a rischio basso. 

L'incontro formativo durerà 4 ore e ha un costo di 20 Euro

La prenotazione dell'esame è acquistabile sia presso il nostro SHOP ONLINE 

Sia presso la nostra sede di Lecce. 

Oltre alla partecipazione al nostro incontro formativo i partecipanti avranno l'accesso esclusivo a moltissime offerte del nostro Organismo paritetico. 

E.Bi.N. Organismo paritetico organizza attività di formazione a costi ridotti per incoraggiare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 




La Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze


I LAVORATORI INCARICATI 

ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE


La gestione delle emergenze in ambito aziendale è fondamentale per un efficente sistema di prevenzione e protezione. 
L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 infatti elenca quali sono le iniziative che il datore di lavoro deve adottare preventivamente, tra cui  anche "la pianificazione ed attuazione di procedure ed azioni idonee a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro anche a fronte di eventi straordinari ed imprevisti".

Particolarmente importante è la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 

IL LAVORATORE DESIGNATO NON PUO' RIFIUTARE IL RUOLO ASSEGNATOGLI
(tranne per giustificati motivi)

IL PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1).

LA FORMAZIONE

Gli addetti alla gestione dell'emergenza ed antincendio, designati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10 marzo 1998.

I corsi previsti dal D.M. 10/03/1998 sono così suddivisi:

- 16 ore per attività classificate di rischio "Alto"

- 8  ore per attività classificate di rischio "Medio"

- 4 ore per attività classificate di rischio "Basso"


TRA GLI ALTRI OBBLIGHI:

  • verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le uscite di emergenza presenti, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, allo scopo di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
  • realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
  • assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;
  • garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio in conformità ai criteri di sicurezza convenuti all'interno dell'attività;


Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

lunedì 7 novembre 2016

COS'E' LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI?


LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.


Tra i principali compiti del datore di lavoro troviamo quella di formare e informare i propri dipendenti. In particolare l'informazione dei lavoratori è particolarmente importante per rendere coscienti i propri dipendenti riguardo ai pericoli concreti delle attività lavorative. 

Il Decreto legislativo 91 del 2008, negli articoli 36 e 37 enuncia: 

"Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il  primo  soccorso,  la  lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti  del  servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
  • sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza  e  le  disposizioni  aziendali  in materia;
  • sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e  dei  preparati pericolosi sulla base delle schede dei  dati  di  sicurezza  previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure  e  le  attivita'  di  protezione  e  prevenzione adottate.
Il  contenuto  della  informazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative  conoscenze.  Ove  la   informazione   riguardi   lavoratori
immigrati, essa avviene  previa  verifica  della  comprensione  della
lingua utilizzata nel percorso informativo.


Cosa fare quando cambia il medico del lavoro?


COSA FARE QUANDO CAMBIA 

IL MEDICO DEL LAVORO

Una figura di grande importanza all'interno del sistema di sicurezza aziendale è il medico del lavoro. 
Esso prende in carico l'azienda e partecipa ai vari step organizzativi relativi alla protezione e alla prevenzione. 
Il Mdl (medico del lavoro), tramite la sorveglianza sanitaria, la collaborazione in sede di valutazione dei rischi e grazie all'informazione dei lavoratori tiene sotto controllo la situazione sanitaria dei dipendenti, garantendo così un' ottimale condizione psicofisica dei lavoratori.
Il medico del lavoro, dunque, diventa una figura imprescindibile nell'ambito lavorativo, tanto da comportare sanzioni penali al datore di lavoro, qualora non lo nominasse. 

Il cambio di medico del lavoro è un evento che spesso tocca da vicino le piccole e medie imprese che, confuse, non sanno quali siano le procedure adatte per aggiornare il documento di valutazione e adempiere a tutti gli altri obblighi relativi. 

ATTENZIONE: NON BASTA ALLEGARE LA LETTERA DI PRESA IN CARICO DEL MEDICO COMPETENTE, SI DEVE DICHIARARE CHE ESSO ABBIA PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E CHE NE CONDIVIDA IL CONTENUTO. 

Il motivo per cui la figura del medico competente DEVE prendere visione del DVR, e DEVE dichiararlo firmando per presa visione, è semplice: Il datore di lavoro deve collaborare con le figure di riferimento interne all'azienda per la valutazione dei rischi. Esso si affida al servizio di prevenzione e protezione e al medico del lavoro per l'elaborazione del documento e poi lo sottopone al giudizio del rappresentante dei lavoratori che ha facoltà di replica. 

L'UNICO REALE RESPONSABILE PENALMENTE, TRA LE FIGURE AZIENDALI, E' IL DATORE DI LAVORO. E' MOLTO IMPORTANTE FARSI COGLIERE PREPARATI IN SEDE DI ISPEZIONE. LA NOMINA DEL MEDICO E' UNO DEGLI ATTI PIù IMPORTANTI NEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE. 

E.Bi.N. RIMANE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI DOMANDA O CONSULENZA CHE VERRA' OFFERTA GRATUITAMENTE
NON FATEVI COGLIERE IMPREPARATI, AFFIDATEVI AD UNO DEGLI ENTI PREPOSTI ALL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE AZIENDALE.



venerdì 4 novembre 2016

L' ACCORDO STATO REGIONI DEL 07 LUGLIO 2016


L' ACCORDO STATO REGIONI 

DEL 07 LUGLIO 2016

La conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Tento e Bolzano ha approvato, in data 07 Luglio 2016, un nuovo accordo che va a modificare e rettificare il testo unico sulla sicurezza, l' 81/08. Le principali modifiche nell'ambito formativo riguardano la formazione dell' R.S.P.P. esterno (ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

Il corso di R.S.P.P. esterno è composto da tre moduli, A, B e C. 

Il modulo B diventa modulo unico comune a tutti i settori, esistono tuttavia alcuni casi in cui le 48 ore del mod. B devono essere integrate con altre ore di formazione relativa ai rischi specifici, ecco i casi di cui parliamo: 

  • SP1 agricoltura - pesca 12 ore 
  • SP2 cave - costruzioni 16 ore 
  • SP3 sanità residenziale 12 ore 
  • SP4 chimico - petrolchimico 16 ore


Altre variazioni evidenti sono per esempio la definizione del numero massimo di corsisti che può prendere parte al corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (35 corsisti massimo). 
Anche la metodologia viene influenzata dal suddetto accordo, ora il corso prevede anche dei test in itinere e un colloquio individuale alla fine del modulo C. 
Alcuni convegni poi hanno una valenza di aggiornamento, fino ad un monte ore pari al 50% del totale richiesto dalla normativa. 

il reale cambiamento nell'assetto dell'organizzazione della sicurezza aziendale è l'esclusione totale degli Enti Bilaterali dall' attività di formazione e di cura degli aspetti relativi alla sicurezza e la salute del lavoratore. Gli Organismi paritetici dunque rimangono i soli enti preposti ad erogare i corsi sulla sicurezza, che altrimenti potrebbero essere solamente svolti dalle regioni e dai professionisti accreditate da esse. 

GLI UNICI ENTI PREPOSTI ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SONO LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E GLI ORGANISMI PARITETICI. 


E.Bi.N. Organismo Paritetico è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di fornire consulenza e assistenza alle aziende. 

Con Grande Competenza e con l'aiuto di professionisti capaci ed esperienti forniamo servizi relativi alla sicurezza aziendale trovando insieme al datore di lavoro le soluzioni migliori e più economiche per creare un sistema attento alla salute e la sicurezza dei lavoratori.


giovedì 3 novembre 2016

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

L'articolo 167 del D.lgs. 81/08 definisce la movimentazione manuale dei carichi come:

“operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.



In questi casi, quando non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre misure di prevenzione e protezione atte a diminuire o prevenire il rischio. 

E' frequente che nell' esercizio della movimentazione siano usati ausili meccanici o che la movimentazione sia esercitata da due o più operatori, in ogni caso è fondamentale che il rischio per i lavoratori derivante da questi movimenti sia valutato correttamente per permette che, anche, il team-lifting avvenga correttamente. 

La movimentazione di un carico effettuata contemporaneamente da più persone comporta infatti rischi aggiuntivi (necessità di perfetto coordinamento, differenti livelli di presa e di forza fisica legati alle differenze di genere ed antropometriche, limitazione nei movimenti e nella visione del campo d’azione, instabilità del carico) che impongono di identificare limiti di sicurezza in ogni caso inferiori alla somma dei limiti individuali.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI VIENE REDATTA SECONDO PROCEDURE STANDARDIZZATE SECONDO IL D.LGS. 81/03 E LE NORMATIVE COMUNITARIE INERENTI. 

SE HAI BISOGNO DI AIUTO PER REDIGERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATO ALLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI PUOI AVERLO QUI


COS'E' IL D.V.R.

COS'E' IL D.V.R. ?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, denominato D.V.R., è un documento fondamentale che individua i rischi aziendali e designa le responsabilità del datore di lavoro e dei lavoratori. 
Tale Documento DEVE essere presente in azienda e consegnato in sede di ispezione, agli organi preposti, per il suo esame. 

IL D.V.R. E' OBBLIGATORIO IN TUTTE LE AZIENDE DAL 2013

Il documento individua le responsabilità dei lavoratori in caso di emergenza o infortunio e valuta tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle fasi lavorative. 
Tali rischi potrebbero portare a situazioni pericolose, come gli infortuni o gli incendi, oppure potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori senza un' adeguata sorveglianza sanitaria e un corretto svolgimento dell'attività lavorativa. 
A tal proposito il Documento di Valutazione non si limita a valutare ed individuare i rischi ma predispone e suggerisce misure atte a contrastare tali rischi attraverso, per esempio, il controllo degli impianti e delle attrezzature, oppure, la formazione e l'informazione del personale sui rischi aziendali. 


E' Importante sapere che il d.v.r. viene rischiesto da tutti gli organi di ispezione in sede di controllo, soprattutto se il controllo avviene in conseguenza di un infortunio o di una nuova assunzione. 
Il D.V.R. viene rischiesto anche in seguito alla partecipazione dell' azienda in gare d'appalto. 

Il D.V.R. deve essere redatto in tutti i tipi di attività, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti in azienda, è obbligatorio anche per le aziende individuali che lavorano in subappalto. 

Alcune attività, in alcuni casi, possono redigere il documento di valutazione dei rischi in forma standardizzata.

Una volta redatto e conservato in azienda, il D.V.R., DEVE essere aggiornato insieme all' attività aziendale.
 i casi in cui il dvr va aggiornato sono i seguenti: 

- Cambio della sede Aziendale;
- sostituzione o integrazione di macchinari o sostanze non presenti precedentemente;
- Assunzione/cessata collaborazione dei dipendenti;
- modifica al ciclo produttivo;
- cambi nella designazione dei lavoratori incaricati, del medico del lavoro o dei compiti di addetto alle emergenze. 

E' Ovvio che ogni volta che l'azienda subisce una variazione nella sua struttura il D.V.R. deve essere aggiornato. 



L' Omessa redazione del D.V.R. Comporta il pagamento di un' ammenda da 2.500 a 6.400 Euro
o l' arresto da 3 o 6 mesi.
Anche l'incompleta o la scorretta redazione del documento comporta pene detentive e pecuniarie.


L' organismo paritetico di FEDERAZIENDE aiuta le aziende a compilare correttamente il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure approvate da tutti gli organi ispettivi in ambito pubblico e privato. 

Il costo della compilazione del D.V.R. è irrisorio e ti permetterà di adempiere a tutti gli obblighi riguardanti la valutazione dei rischi aziendali. 







CORSO DI R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO (RISCHIO BASSO)

CORSO DI R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO (RISCHIO BASSO)


E.Bi.N. Organismo Paritetico Nazionale Organizza un corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'organismo paritetico di federaziende organizza un corso di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i datori di lavoro di tutte le aziende con codice ATECO a rischio basso.
IL CORSO E’ GRATUITO PER TUTTI COLORO CHE VERRANNO A ISCRIVERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE.
VIA VITO MARIO STAMPACCHIA, N. 4 - 73100 LECCE (LE)
L' R.S.P.P. è una figura chiave, obbligatoriamente designata e formata dal datore di lavoro. Nelle aziende di dimensioni piccole e medie il datore di lavoro può sostenere il ruolo di R.S.P.P.
Di seguito vi sono i casi in cui il rappresentante legale di un' azienda ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- Nelle Aziende industriali e artigianali Fino a 30 DIPENDENTI;
- nelle aziende agricole e di pesca Fino a 20 DIPENDENTI;
- Tutte le altre tipologie di attività con meno di 200 dipendenti.
Se la tua azienda rientra nella casistica puoi essere tu l' RSPP e hai l'obbligo di formarti ai sensi del Dlgs 81/08

ISCRIVERSI

Iscriversi è molto semplice, basta recarsi nella nostra sede di Lecce - sita in Via Vito Mario Stampacchia, 4 Lecce (LE) - e compilare il modulo di iscrizione consegnando una copia del documento di identità e firmando il modulo di iscrizione.
LA NOSTRA SEDE E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI
DALLE 09.00 ALLE 12.00
DALLE 17.00 ALLE 19.00
IN ALTERNATIVA (e solo se l’ iscrizione NON avviene presso la nostra sede) per iscriversi è necessario contattare la nostra pagina facebook (www.facebook.com/EBIN.LECCE) e fare un versamento ad E.Bi.N. di 10 Euro a titolo cauzionale.
La cauzione vi verrà restituita durante l’ultimo incontro formativo
Si richiede, inoltre, la disponibilità e l'impegno dei corsisti a frequentare tutte le sessioni formative al fine di non superare il massimo numero di ore di assenze consentito dalla legge.
la prima data verrà fissata previo il raggiungimento del numero minimo di dieci (10) partecipanti. Al corso potranno iscriversi un numero massimo di trenta (30) corsisti.