MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Negli ultimi 2 anni la legislazione che regolamenta la
verifica di impianti sopraindicati ha subito rilevanti variazioni.
Allo stato attuale le principali
norme legislative di riferimento sono :
1-
D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal
D.Lgs. 106/2008).
2-
Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008,
ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R. 547/1955.
3-
D.M.
22/01/2008, n°37 ” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione
degli impianti all’interno degli edifici”. Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo
2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.
4-
D.P.R.
22/10/2001, n. 462 ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi.”
5-
Il DM 37/2008 prevede che l’installatore che realizzi un
nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di
messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una “dichiarazione di
conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso. Alla messa in
servizio dell’impianto il
datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità
rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente
per territorio (D.P.R. 462/2001). Successivamente Il datore di lavoro
deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di
protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a
rischio esplosione siano sottoposti a verifica periodica secondo le modalità previste dal
D.P.R. 462/2001.
L’avviso riportato nel portale INAIL:
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).
In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).
In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.
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