LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
L'articolo 167 del D.lgs. 81/08 definisce la movimentazione manuale dei carichi come:
“operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.
L'articolo 167 del D.lgs. 81/08 definisce la movimentazione manuale dei carichi come:
“operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.
In questi casi, quando non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre misure di prevenzione e protezione atte a diminuire o prevenire il rischio.
E' frequente che nell' esercizio della movimentazione siano usati ausili meccanici o che la movimentazione sia esercitata da due o più operatori, in ogni caso è fondamentale che il rischio per i lavoratori derivante da questi movimenti sia valutato correttamente per permette che, anche, il team-lifting avvenga correttamente.
La movimentazione di un carico effettuata contemporaneamente da più persone comporta infatti rischi aggiuntivi (necessità di perfetto coordinamento, differenti livelli di presa e di forza fisica legati alle differenze di genere ed antropometriche, limitazione nei movimenti e nella visione del campo d’azione, instabilità del carico) che impongono di identificare limiti di sicurezza in ogni caso inferiori alla somma dei limiti individuali.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI VIENE REDATTA SECONDO PROCEDURE STANDARDIZZATE SECONDO IL D.LGS. 81/03 E LE NORMATIVE COMUNITARIE INERENTI.
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