martedì 24 gennaio 2017

ART. 25 D.LGS. 81/08 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE.


 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE. 

ART. 25 D.LGS. 81/08

L'articolo 25 del D.Lgs. 81/08 parla delle diverse attività del medico competente nel sistema di sicurezza aziendale. Il medico infatti, prende in carico l'azienda, svolge la sorveglianza sanitaria secondo i rischi specifici dell'ambiente lavorativo e svolge, in particolari casi, attività di formazione e informazione dei dipendenti. 

Il punto G dell' art. 25 del D.lgs. 81/08 sancisce infatti che:
 "il medico competente fornisce informazioni, ai lavoratori, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari"

dunque a differenza di altri rischi, che in questo caso, possiamo considerare "comuni" è il medico a svolgere la riunione per la formazione e informazione dei dipendenti, in quei casi che lo richiedono. 
A differenza tutti gli altri rischi trattati nella riunione a cui partecipa il servizio di prevenzione e protezione insieme ai lavoratori, in cui il relatore è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Dunque è molto importante che il medico sia presente alla riunione e che il verbale di riunione sia conservato insieme alla valutazione dei rischi specifici, come ad esempio nel caso del rischio chimico. In quel caso, infatti, il medico competente tratterà gli argomenti relativi all'esposizione ad agenti chimici e gli effetti che essa può portare a livello sanitario. 

FAC-SIMILE DI VERBALE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DEI LAVORATORI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE


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