lunedì 19 dicembre 2016

QUANDO REDIGERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

QUANDO REDIGERE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI?


Come abbiamo già detto in alcuni post precedenti per movimentazione manuale dei carichi intendiamo: 

"operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.

Quando per il datore di lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, per esempio tramite degli ausili meccanici o elettronici, il peso da trasportare può essere distribuito tra più operatori. 
Tuttavia la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, nei casi in cui questa può portare a malattie legate all'attività lavorativa o costituisca un peso non consentito dalla normativa vigente, deve essere redatta secondo la legge. 



I metodi di calcolo per la valutazione dei rischi legato alla MMC sono di tipo algoritmico e possono essere redatti in seguito all'acquisizione di pochi dati relativi all'azienda, il datore di lavoro, l'rspp e i lavoratori coinvolti nella movimentazione. 

E.BI.N., ESSENDO TRA GLI ENTI PREPOSTI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA E PREVENZIONE PER SICUREZZA E SANITA' DEI LAVORATORI PUO' REDIGERE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA MMC. 




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