QUANDO REDIGERE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI?
Come abbiamo già detto in alcuni post precedenti per movimentazione manuale dei carichi intendiamo:
"operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.
Quando per il datore di lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, per esempio tramite degli ausili meccanici o elettronici, il peso da trasportare può essere distribuito tra più operatori.
Tuttavia la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, nei casi in cui questa può portare a malattie legate all'attività lavorativa o costituisca un peso non consentito dalla normativa vigente, deve essere redatta secondo la legge.
I metodi di calcolo per la valutazione dei rischi legato alla MMC sono di tipo algoritmico e possono essere redatti in seguito all'acquisizione di pochi dati relativi all'azienda, il datore di lavoro, l'rspp e i lavoratori coinvolti nella movimentazione.
E.BI.N., ESSENDO TRA GLI ENTI PREPOSTI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA E PREVENZIONE PER SICUREZZA E SANITA' DEI LAVORATORI PUO' REDIGERE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA MMC.
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