martedì 18 ottobre 2016

LA PREVENZIONE INCENDI (PARTE III)


ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Gli addetti alla prevenzione e protezione incendi sono designati dal datore di lavoro, secondo l’art.4 comma 5 lettera A del D. Lgs.626/94. Compito degli addetti alla prevenzione incendi, in caso di evento accidentale, dovrebbe essere quello di recuperare materiale e attrezzature necessarie per effettuare l’intervento e raggiungere il posto segnalato per valutare l’entità dell’evento ed il tipo d’azione. Gli addetti, inoltre, dovrebbero mettere in salvo le persone coinvolte, interrompere, se è il caso, l’erogazione di energia elettrica attivando gli impianti di emergenza ed iniziare l’opera di spegnimento. Se l’evento non è controllabile con le sole risorse disponibili, occorre chiedere l’intervento delle squadre esterne (VV.F.) e, al loro arrivo, fornire tutto il supporto logistico e tutte le informazioni utili necessarie. 

I compiti degli addetti possono sintetizzarsi, quindi, in tre fasi distinte:


- misure di prevenzione incendi;
- lotta antincendio; 
- gestione dell’emergenza ed evacuazione dei lavoratori


Tra esse la fase fondamentale è la seconda per i motivi seguenti:

 - non esiste emergenza se l’incendio viene prontamente domato: la terza fase è connessa e consequenziale alla seconda; 

- le misure di prevenzione incendi sono da considerare già realizzate ed adottate nell’unità operativa a seguito della valutazione del rischio e successivamente devono soltanto essere mantenute e mai alterate. 

L’importanza del ruolo dell’addetto alla prevenzione incendi nella “seconda fase” si evince dall’andamento nel tempo della curva d’incendio qui rappresentata:



Si osserva che dopo una brevissima fase iniziale, l’innesco, la curva assume una elevata pendenza: ciò significa che è notevole l’incremento della temperatura nel tempo. L’incendio entra, quindi, in una fase preoccupante poiché brucia tutto il materiale combustibile presente all’interno del locale interessato. Successivamente si osserva una costante discesa della curva: tutto il materiale combustibile è bruciato ed il fenomeno va gradualmente esaurendosi (raffreddamento) fino alla temperatura ambiente. Si capisce, quindi, che bisogna fare ogni sforzo possibile a che il principio d’incendio venga affrontato nel suo sviluppo iniziale per avere maggiori probabilità di estinzione. Ne deriva, prima dell’arrivo dei VV.F., l’estrema importanza dell’addetto alla prevenzione incendi che dovrà, prima che sia troppo tardi, affrontare l’incendio sin dal suo nascere, senza alcun ritardo, con estrema bravura e senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Gli addetti alla prevenzione incendi, ovviamente, secondo l’art.22 comma 5 del D.Lgs.626/94, devono essere adeguatamente formati e ciò può essere espletato dal C.N.VV.F. o da enti pubblici e privati (per questi non è prevista una specifica autorizzazione) a seconda del livello di rischio d’incendio dell’unità operativa. E’ stabilito, comunque, che il corso di formazione del tipo “C”(classe di rischio d’incendio elevato) sia tenuto esclusivamente dai VV.F. i quali, dopo un esame finale, rilasciano il relativo attestato di abilitazione. L’informazione, invece, estesa a tutto il personale anche in forma scritta, va data all’atto dell’assunzione ed ogni volta che si verifica un mutamento dell’attività o dello specifico luogo di lavoro e comunque ogni qualvolta lo si ritenga utile.


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