martedì 20 dicembre 2016

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CHI E' IL CSE?

coordinare l’esecuzione di un’opera di ingegneria, conformemente a quanto definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (C.S.E.) è un tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08.

Il CSE quindi ha una funzione organizzativa durante fase esecutiva dei lavori ed esso coordina e vigila durante le fasi più delicate dei lavori, in cui due o più aziende svolgono delle attività lavorative nello stesso luogo, come ad esempio il cantiere. 

La cassazione infatti ha desaminato gli obblighi del CSE che pur non dovendo presenziare perennemente il luogo di svolgimento dei lavori deve essere presente nelle fasi più delicate che lo richiedono. 

Il CSE svolge diverse attività e dispone di diversi strumenti per esercitare il proprio compito, infatti il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione indice riunioni mirate alla conoscenza reciproca e delle strutture della documentazione relativa alla sicurezza (PSC, POS). Inoltre il PSC deve integrare e aggiornare la suddetta documentazione, anche in fase di lavori. 

L'ultima, ma forse più significativa, è la possibilità del CSE svolgere dei sopralluoghi per verificare che le aziende coinvolte nei lavori rispettino quanto riportato dal PSC, quando questo non avvenisse il CSE ha la facoltà di diffidare l'azienda in questione. 

E' Importantissimo sapere che la mancata nomina del CSE viene sanzionata con la reclusione da 3 a 6 mesi e con una multa che va dai 2.500  ai 6.400 euro e che la mancata osservanza degli obblighi riportati nell' Art. 92 del D.lgs. 81/08 viene sanzionata, invece, con la reclusione da 3 a 6 mesi e con una multa che va dai 1.000 al 6.400 euro. 

Dunque possiamo brevemente sintetizzare i compiti del CSE in: 

  1. Riunione preliminare, in data da concordarsi e comunque antecedente l’inizio dei Lavori, con rappresentante dell’Impresa Appaltatrice, Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori 

Questa riunione è volta a conoscere confermare la presa visione del P.S.C. e ad acquisire il P.O.S. dell' Appaltatore. 

  1. Sopralluogo periodico in cantiere e una riunione periodica per il coordinamento della sicurezza, stesura e trasmissione dei relativi verbali.
  2. Verifica e approvazione P.O.S. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori individuati.
  3. Compilazione del Fascicolo Tecnico dell’Opera.
La nomina del C.S.E. deve essere effettuata dal Committente dell’opera o dal Responsabile dei Lavori.

lunedì 19 dicembre 2016

I CONTENUTI MINIMI DEL D.V.R.

contenuti minimi del Documento Valutazione Rischi sono contenuti nell’articolo 28 del D.lgs. 81/08:

  • Relazione sulla valutazione dei rischi: per prima cosa vanno descritti l’organigramma aziendale e il tipo di attività svolta e  i criteri utilizzati per effettuare la valutazione. Poi vanno indicati tutti i rischi per la sicurezza e la salute che sono stati rilevati nell’azienda. Solitamente l’analisi viene suddivisa in base ai diversi fattori di rischio: chimico, biologico, macchine, attrezzature, stress lavoro correlato ecc…
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate:  vanno indicate quali misure sono state adottate per diminuire o abbattere i rischi rilevati
  • Elenco dei dispositivi di protezione individuale: ogni attività lavorativa, specie quelle a rischio più alto, ha dei propri DPI, ovvero speciali indumenti o strumenti che il lavoratore deve indossare o utilizzare per ridurre il livello di rischio per sé e per i propri colleghi. L’elenco dei DPI presenti in azienda deve essere indicato nel DVR.
  • Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: qui vanno indicate tutte le procedure che si intende mettere in partica per migliorare il livello di sicurezza dell’azienda, come manutenzioni, verifiche periodiche, attività di formazione e informazione dei lavoratori ecc…
Il Documento di Valutazione Rischi può essere ulteriormente integrato con informazioni riguardanti:
  • Procedure di sicurezza sul lavoro: circolari o disposizioni scritte dirette ai lavoratori che riguardano l’utilizzo di particolari attrezzature, come scale, ponteggi, macchine.
  • Planimetria dell’edificio: deve contenere la planimetria in scala con l’indicazione delle attività svolte in ogni locale.
Se sei un datore di lavoro rivolgiti a noi per richiedere una consulenza professionale sulla valutazione dei rischi e  sulla compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Ricorda che questo è un tuo obbligo e una mancanza potrebbe farti incorrere in pesanti sanzioni previste dalla legge.
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QUANDO REDIGERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

QUANDO REDIGERE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI?


Come abbiamo già detto in alcuni post precedenti per movimentazione manuale dei carichi intendiamo: 

"operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.

Quando per il datore di lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, per esempio tramite degli ausili meccanici o elettronici, il peso da trasportare può essere distribuito tra più operatori. 
Tuttavia la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi, nei casi in cui questa può portare a malattie legate all'attività lavorativa o costituisca un peso non consentito dalla normativa vigente, deve essere redatta secondo la legge. 



I metodi di calcolo per la valutazione dei rischi legato alla MMC sono di tipo algoritmico e possono essere redatti in seguito all'acquisizione di pochi dati relativi all'azienda, il datore di lavoro, l'rspp e i lavoratori coinvolti nella movimentazione. 

E.BI.N., ESSENDO TRA GLI ENTI PREPOSTI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA E PREVENZIONE PER SICUREZZA E SANITA' DEI LAVORATORI PUO' REDIGERE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA MMC. 




I RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEL LEGNO

QUALI SONO I RISCHI LEGATI ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Strumenti e politiche utili alla salute dei lavoratori

Ovviamente il rischio a cui tutti pensiamo subito se osserviamo la lavorazione del legno è quello legato alle macchine utilizzate dai lavoratori, tuttavia questa valutazione è del tutto inesatta e affrettata. 
C'è, sicuramente, l'obbligo di acquistare ed utilizzare macchine che rispettino le leggi vigenti e di formare i propri dipendenti al fine di utilizzare gli strumenti in maniera sicura e corretta, muniti di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 
Tuttavia un grande rischio per i lavoratori che lavorano il legno è il rischio chimico. 
Il rischio chimico, in questo tipo di attività, è una dei rischi maggiori, proprio perché estremamente sottovalutato. 
In termini pratici non si parla solo del pericolo rappresentato dalle sostanze utilizzate nelle fasi lavorative, quali tinture e altri prodotti chimici, ma anche dalle polveri sprigionate da queste fasi.

Dunque non basta solo formare i propri lavoratori e assicurarsi che questi utilizzino i DPI ma anche informarli del tipo di rischio rappresentato da ogni prodotto (riportato nella rispettiva scheda tecnica) e quelli rappresentato dalle polveri sprigionate dal taglio del legno. 

Lo SPISAL del ULSS 6 di Vicenza ha creato un test di autovalutazione per i rischi derivanti da sostanze cancerogene, radioattive o comunque pericolose nel settore della lavorazione del legno, aiutando così i datori di lavoro ad avere un' idea molto più chiara. 

riportiamo qui sotto le informazioni di base necessarie alla redazione della valutazione del rischio chimico: 

- “elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati;
- proprietà pericolose indicate nelle schede di sicurezza aggiornate delle
sostanze e dei preparati;
- vie di esposizione agli agenti chimici da parte dei lavoratori;
- livello, modo e durata dell’esposizione;
- eventuali misurazioni ambientali;
- provvedimenti di prevenzione e protezione adottati;
- scenari incidentali, quantità di sostanze/preparati pericolosi potenzialmente coinvolti e relative modalità di rilascio negli ambienti di lavoro”.

venerdì 18 novembre 2016

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Negli ultimi 2 anni la legislazione che regolamenta la verifica di impianti sopraindicati ha subito rilevanti variazioni.
Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono :
1-      D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2008).
2-      Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R. 547/1955.
3-       D.M. 22/01/2008, n°37 ” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.
4-       D.P.R. 22/10/2001, n. 462 ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
5-      Il DM 37/2008 prevede che l’installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso. Alla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio (D.P.R. 462/2001). Successivamente Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio esplosione siano sottoposti a verifica periodica secondo le modalità previste dal D.P.R. 462/2001.


L’avviso riportato nel portale INAIL:
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del d.m. 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).
In base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all’accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili.

giovedì 17 novembre 2016

COME COMUNICARE ALL'INAIL L'ELEZIONE DELL'RLS?

Come riportato sul portale dell'INAIL:

"Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009). 
Il servizio è fruibile online per facilitare lo specifico adempimento a carico dei datori di lavoro per unità produttiva e consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate."

Quindi come si evince dal sito di INAIL il datore di lavoro, o il dirigente, ha l'obbligo di comunicare l'elezione o la mancata elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e può farlo tramite il portale riportato qui:

PORTALE INAIL - COMUNICAZIONE RLS




CHI FIRMA IL D.V.R.

CHI FIRMA IL DVR?

Un Documento di Valutazione dei Rischi è, come dice la parola stessa, un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro, l’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavorodetermina la redazione del DVR come uno degli obblighi del datore di lavoro. Tale documento va compilato per qualunque tipologia di ambiente di lavoro, dalla scuola alle fabbriche, il DVR deve avere data certa fondamentale soprattutto in caso di cantieri mobili dove la redazione del Documento di valutazione dei rischi deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. Secondo la normativa anche la firma dell’RLS, dell’RSPP o del medico competente possono considerarsi come attestazione della compilazione del DVR nei tempi stabiliti dalla legge.
In generale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere una copia del DVR per prenderne visione e garantire il totale rispetto di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori. Anche i lavoratori stessi hanno il diritto di prendere visione di quanto riportato nel DVR, l’informazione dei propri dipendenti circa i possibili fattori di rischio è una di quelle attività che il D.Lgs 81/08 pone come obbligatoria per garantire la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori.